Sotto quale soglia è vietato il pignoramento per debiti di piccolo importo? Una domanda che si pongono tante persone che, complice la crisi economica in corso, hanno maturato alcuni debiti nei confronti del Fisco.

Come canta Niccolò Fabi con il brano Il negozio di antiquariato: “Non si può entrare in un negozio e poi lamentarsi che tutto abbia un prezzo. Se la vita è un’asta sempre aperta, anche i pensieri saranno in offerta”.

Ogni bene o servizio di nostro interesse, in effetti, ha un prezzo.

Quest’ultimi sono stati di recente oggetto di importanti aumenti che vanno a ridurre il potere di acquisto delle famiglie. Proprio in tale contesto, purtroppo, sempre più persone fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Da qui la decisione del governo di andare incontro alle esigenze di coloro maggiormente in difficoltà, stabilendo una soglia sotto la quale è vietato il pignoramento. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Pignoramento per debiti di importo piccolo: sotto quale soglia è vietato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una Manovra da 24 miliardi di euro che porterà con sé importanti novità come, ad esempio, diverse agevolazioni Isee sui BTP. Ma non solo. Stando alle ultime notizie in merito, se l’importo dei debiti con il Fisco è inferiore a mille euro non scatterà il pignoramento telematico. In tale ambito giungono importanti chiarimenti da Palazzo Chigi che ha sottolineato come:

“La notizia secondo la quale in legge di bilancio sarebbe presente una misura che consentirebbe all’Agenzia delle entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate è totalmente priva di fondamento”.

Per ottenere maggiori informazioni in merito ad eventuali cambiamenti sulle modalità di pignoramento in presenza di debiti con il Fisco bisognerà comunque attendere il testo definitivo della Manovra. Sempre in tale ambito si ricorda che stando alla normativa vigente il pignoramento può essere effettuato rispettando dei limiti volti a garantire al debitore la sussistenza.

In particolare può essere pignorato al massimo un quinto dello stipendio o della pensione. È previsto, inoltre, che in caso di insolvenza il conto corrente possa essere pignorato per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. Il valore di quest’ultimo per il 2023 è di 503,27 euro. Questo vuol dire che il pignoramento può aver luogo a patto di garantire la presenza sul conto di un saldo minimo di 1.509,81 euro.

Pignoramento beni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In attesa di eventuali novità in merito al pignoramento per debiti di piccolo importo, si ricorda che ci sono dei beni che non possono essere in alcun caso pignorati. Tra questi si annoverano oggetti sacri e di culto, fede nuziale, elettrodomestici considerati necessari, biancheria e armadi. Sono impignorabili la prima casa e i beni strumentali al lavoro del debitore. Se l’importo del debito è inferiore a 20 mila euro, inoltre, la prima casa non può essere oggetto di ipoteca. Come riportato circa le procedure esecutive sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione:

“Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso, e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:

  • l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni”.