Il pignoramento, secondo l’art. 492 c.p.c., consta in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario formula al debitore con la quale lo invita (gli impone) ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Equitalia può eseguire pignoramenti ed è tenuta a rispettare dei limiti minimi sono nel caso di pignoramento immobiliare e per la previa fase di iscrizione d’ipoteca.  

Quali sono i termini prima del pignoramento?

Se dopo 60 giorni dalla notifica,  il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito,  Equitalia è tenuta ad attivare alcune procedure, pignoramento e vendita all’asta del bene, per recuperare il debito dovuto dal contribuente.

Equitalia invia al contribuente, prima dell’attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a compiere al fine di recuperare il debito. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Quali sono le procedure Cautelari?

Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica delle cartelle, a garanzia delle somme iscritte a ruolo e sono:

  • Fermo Amministrativo;
  • Ipoteca Immobiliare.

Fermo amministrativo

Il Fermo Amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. Il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo ed è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, se il contribuente non ha provveduto al pagamento oppure alla rateizzazione dell’importo della notifica o non sia stato presentato provvedimento di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

  La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia. Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta con le procedure esecutive.

Ipoteca Immobiliare

L’Ipoteca Immobiliare è l’atto che Equitalia iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori. L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta  per debiti inferiori a 20 mila euro.   Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca.   La cancellazione dell’ipoteca avviene, contestualmente al saldo del debito senza aggravio di ulteriori spese. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile con le procedure esecutive.  

Quando si attivano le procedure Esecutive?

Le procedure esecutive prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili. Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione. L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, peri casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato. Pignoramento e vendita all’asta dei beni mobili e immobili Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non è di lusso.

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e alla vendita all’asta solo se:

  • l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Pignoramento verso terzi

Il pignoramento verso terzi prevede per Equitalia la possibilità di recuperare le somme dovute dal contribuente attraverso i crediti da lui vantati da un terzo.

  Con questa procedura si richiede al terzo di versare quanto da lui dovuto al contribuente, direttamente ad Equitalia. In questo caso il terzo deve procedere con il pagamento entro 60 giorni oppure rendere una dichiarazione in cui certifica l’inesistenza/insussistenza del debito.  

Pignoramento su stipendi e pensioni

Equitalia effettua il pignoramento di stipendio o pensione o di importi derivanti da rapporto di lavoro, in base ai seguenti parametri al fine di tutelare le persone con meno disponibilità economica:

  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

 

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.