Il decreto legislativo 83 del 2015 stabilisce nuovi limiti e regole sul pignoramento del conto relativo a pensioni o stipendi. Il Dl pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 147 del 2015 porta delle novità in merito ai fallimenti prevedendo nuovi limiti e regole sui prelievi forzosi sui conti correnti qualora il debitore sia insolvente.   A subire una sostanziale modifica è la base pignorabile sia di stipendi che di pensioni ma anche altri redditi assimilati come ad esempio indennità, assegni e TFR. Con i nuovi limiti il DL 83 fissa anche il minimo vitale impignorabile, limite che si applica soltanto a stipendi e pensioni; le altre somme accreditate con causale diversa possono essere pignorate dagli istituti di credito senza alcun limite.

Se il creditore dovese violare i limiti imposti l’atto di pignoramento viene annullato soltanto per le somme che eccedono le soglie limite della pignorabilità.   Per quanto riguarda i limiti di pignorabilità essi variano in base al momento in cui le somme vengono accreditate sul conto.   Se le somme sono accreditate prima del pignoramento il minimo vitale impignorabile è di 3 volte l’assegno sociale, ovvero 1345,56 euro. Degli importi accreditati può essere pignorato soltanto un quinto delle cifre eccedenti tale somma.   Se gli importi sono accreditati sul conto dopo il pignoramento, quest’ultimo può essere applicato soltanto alla differenza tra l’assegno sociale moltiplicato 1,5 volte e l’importo mensile accreditato. Di tale differenza può essere pignorato un quinto.

  • Per i debiti che si hanno nei confronti dello Stato, del Comune e della Provincia il limite è pari a 1/5 della base pignorabile
  • Per debiti alimentari il limite viene stabilito dal giudice
  • Per debiti di altra natura il limite è rappresentato dalla metà della base pignorabile.