Una norma sui pignoramenti dei conto correnti da parte dell’Agenzia delle entrate riscossione, Ex Equitalia, ha creato un certo allarmismo tra i contribuenti. Nel testo iniziale del DDL di bilancio 2023 era inserita una previsione che permetteva all’Agente della Riscossione di entrare direttamente nei conto correnti dei contribuenti per pignorare le somme vantate come da cartella esattoriale scaduta. In realtà, non era proprio così, ciò che cambiavano erano semplicemente le modalità attraverso le quali il Fisco veniva a conoscenza della giacenza ossia del saldo presente sul conto del debitore.

A ogni modo tale norma è stata modificata nel testo del DDL di bilancio bollinato giunto all’esame parlamentare.

Detto ciò, vediamo cosa è cambiato tra la norma iniziale e quella invece inserita nel testo bollinato.

Pignoramenti conto corrente. Cosa prevedeva il testo iniziale del DDL di bilancio?

La norma tanto discussa è stata inserita all’art.23 ultimo comma del DDL di bilancio.

Partiamo dal presupposto che l’ADER può già accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria (vedi DL 193/2016). Dunque è già possibile verificare la titolarità di un conto corrente. L’accesso riguarda anche i database INPS per l’individuazione di eventuali rapporti di lavoro o di pensione.

Detto ciò, nel testo iniziale del DDL di bilancio si disponeva che l’Agente della riscossione potesse accedere anche a informazioni più dettagliate del conto corrente quale la giacenza ossia il saldo corrente del conto stesso.

Grazie a tale accesso automatico l’ADER avrebbe potuto accelerare le procedure di pignoramento nella loro fase iniziale.

Tuttavia, le fasi sostanziali rimanevano disciplinate ai sensi dell’articolo 72­-bis Dpr n. 602/1973. Fermo restando le tutele già in essere in favore dei contribuenti.

Dunque, era più corretto parlare di conto corrente ad accesso automatico per i pignoramenti.

Pignoramenti conto. L’attuale versione della norma

La suddetta norma aveva creato un certo allarmismo, anche perché non si è ben intesa la portata della novità.

Se non ai più attenti.

Da qui, per fugare ogni dubbio il Governo Meloni ha eliminato la suddetta previsione dandole una formulazione del tutto diversa. In realtà la sostanza cambia poco.

Questo quanto prevede il nuovo articolo 18, ultimo comma:

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75-bis è inserito il seguente: «Articolo 75-ter (Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo) 1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Dunque, è demandato a uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di procedure telematiche tali da velocizzare l’attività di riscossione.

Facciamo sempre riferimento alle fasi che precedono il pignoramento; il quale rimarrà sempre ancorato ai limiti e alle indicazioni di cui all’art.72-bis del DPR 602/73.

Riassumendo…

  • In base al testo iniziale del DDL di bilancio, l’ADER poteva avere accesso diretto ai dati del conto corrente;
  • la notizia ha allarmato tutti i contribuenti con cartelle scadute;
  • la norma è stata modificata nel testo del DDL di bilancio bollinato giunto all’esame parlamentare.