Quando si parla di spazi comuni in condominio viene probabilmente alla mente in primis il giardino o il terrazzo condominiale. Ma c’è uno spazio comune che tutti i condomini hanno e che si usa tutti i giorni: le rampe delle scale e i pianerottoli. Chi è proprietario di queste aree e in quale misura?

Serve il permesso dei condomini per aprire una porta sul pianerottolo?

L’articolo 1102 stabilisce che ciascun partecipante al condominio può fare uso della cosa comune, anche apportando a proprie spese le modifiche necessarie per un più agevole godimento della cosa.

A patto quindi che questo non pregiudichi la destinazione della cosa comune e non ostacoli l’uso da parte degli altri condomini.

Questo ci porta a chiarire un principio di carattere generale, che vale quindi anche aldilà del singolo caso del vano sul pianerottolo: ciascun proprietario, anche indipendentemente da una delibera assembleare e dal consenso degli altri condomini, può trarre le maggiori utilità possibili dall’uso della cosa comune, sempre nel rispetto dei diritti degli altri. Ovviamente le modifiche non possono neppure compromettere la stabilità, la sicurezza o il decoro dell’edificio.

Aprire una porta sul pianerottolo: le sentenze che danno ragione al condomino

Ci sono alcuni precedenti giurisprudenziali utili in questo senso:

La sentenza della Cassazione numero 8830 del 3 giugno 2003 ha giudicato legittima l’apertura di una porta sui muri comuni realizzata con lo scopo di rendere comunicanti tra di loro un’unità immobiliare privata con il garage condominiale.

Il dispositivo numero 4314 del 26 marzo 2002 ha invece ribadito che nei condomini i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono servirsi dei muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, a condizione che l’esercizio di questa facoltà non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato. In questo contesto hanno considerato legittima l’apertura di una porta realizzata da un condomino nel muro condominiale: da essa, infatti, non era scaturita alcuna modifica sostanziale dell’entità materiale del bene né un mutamento di destinazione del pianerottolo comune.

Anche la sentenza del Tribunale di Nola del 19 aprile 2007 ha spiegato che aprire una porta su un androne comune rappresenta un uso della cosa comune legittimo, seppure intenso.