Permessi legge 104 nel rapporto di lavoro part – time verticale, il quesito di un nostro lettore:

Gent.le Dott.ssa, in base al suo articolo di cui al link qui sotto le chiedo: un lavoratore ha avuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno 40 ore settimanali a part time verticale di 4 gg. a 32 ore settimanali, la società gli ha riproporzionato le ore 24 ad ore 19 (che a volte prende ad ore e a volte a gg). Il lavoratore chiede che ai sensi della sentenza di Cassazione 22925 del 29 Settembre 2017, gli vengano ripristinate le ore 24 mensili.

Ha ragione? La ringrazio molto se vorrà darmi il suo parere. Cordialità.

L’articolo preso in visione dal lettore è: Permessi legge 104 a ore con contratto part time, quando è possibile e quante ore spettano?

Analizziamo nel dettaglio come vanno calcolate le ore nel part time verticale e se nel passaggio a full time a part time, il datore di lavoro può ridurle.

Permessi legge 104 part time verticale

Per i dipendenti privati l’INPS, con Circolare n. 133/2000, affronta esplicitamente solo il caso del part-time verticale.
Nella circolare n.133/2000 Inps precisa che, in caso di contratto di lavoro part time con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Relativamente al calcolo delle ore di permesso nei casi di rapporto di lavoro con part time verticale sia per il settore pubblico (che in verità non si è espresso nello specifico) che per il settore privato si può far riferimento a quanto espresso nella Circolare INPS 133 del 17 luglio 2000.

La sentenza della Cassazione

Una sentenza della Cassazione, la n. 22925 del 29 settembre 2017, ribalta in parte quello che stabilisce l’Inps, chiarendo che non vi è riproporzionamento dei tre giorni di permesso legge 104/92, per il lavoratore con contratto part time verticale, che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50%, rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time.

Pertanto, si legge nella sentenza, su un orario lavorativo ordinario settimanale di sei giornate, il lavoratore con contratto part time verticale, che presti attività lavorativa per 4 giornate, avrebbe comunque diritto a tre giorni di permesso legge 104/92.

Invece, quando l’attività lavorativa prestata in regime di part time fosse inferiore al 50% della normale attività lavorativa in regime di full time, si applicherebbe il logaritmo di calcolo per il riproporzionamento dei giorni di permesso legge 104/92, già previsto da INPS nella circolare n. 133/2000.

Permessi legge 104: il potere delle sentenze

Detto questo, bisogna chiarire che le sentenze emesse da un tribunale o dalla Corte di Cassazione non sono legge, dopo molte sentenze significative, come questa, gli enti sono intervenuti e hanno emesso circolari o disposizioni che hanno reso effettivo il giudizio del giudice.

Poiché il numero di giornate lavorate sono superiori al 50%, rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time, secondo la sentenza vinta contro l’Inps, al lavoratore spettano le 3 giornate di permesso legge 104. Per essere sicuri di come procedere in questi casi, si consiglia di rivolgersi direttamente all’ente.

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