Come noto, i lavoratori disabili hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese, in base alla legge n. 104 del 1992. Tale diritto vale sia per i lavoratori a tempo pieno che per quelli part time.

Per il lavoro a tempo pieno – dice la legge 104 – le tre giornate di permesso sono fruibili interamente o razionalmente (a ore) nell’arco di un mese. Lo stesso vale per il lavoro part time. In proporzione all’orario di lavoro, anche se sul punto si è spesso generata confusione sui metodi di calcolo.

 

Giorni di permesso legge 104 nel lavoro part time

 

A fare chiarezza è intervenuto recentemente l’Inps con la circolare numero 45 del 19 marzo 2021 che recepisce le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione in due precedenti sentenze.

I supremi giudici hanno sentenziato che si devono distinguere due casi. Per i lavoratori part time per effettuare il calcolo esatto dei permessi ex legge 104/92. Il primo caso riguarda i lavoratori con un numero di giornate superiore al 50 per cento dell’orario ordinario. Viceversa, il secondo caso riguarda gli altri lavoratori part time.

Pertanto, ai fini del conteggio delle ore o giornate di permesso, non influisce la tipologia del part time. Non solo, nel caso di orario superiore al 50 per cento dell’orario a tempo pieno, il diritto a fruire pienamente dei tre giorni di permesso non è in discussione.

 

Il part time orizzontale legge 104

 

In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni vigenti. Pertanto, i tre giorni di permesso riconosciuti dalla legge 104/92 non andranno riproporzionati. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo. In altre parole, il lavoratore in part time orizzontale potrà astenersi tre giorni al mese, tanto come il lavoratore a tempo pieno.

Il part time verticale e misto

Il ricalcolo andrà, invece, fatto per i rapporti di lavoro part time di tipo verticale. Ma anche misto fino al 50 per cento dell’orario di lavoro ordinario.

L’Inps conferma che la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile, è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time, diviso l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno. Il tutto è moltiplicato per 3 (i giorni di permesso). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, saranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Legge 104 frazionabilità in ore

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio sia utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro part time con percentuale a partire dal 51 per cento, il calcolo deve essere effettuato dividendo l’orario normale di lavoro medio settimanale per il numero medio dei giorni lavorativi settimanali e moltiplicando il risultato per 3. Il risultato costituisce il massimale delle ore mensili di permesso fruibili dal lavoratore.

Per i rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50 per cento, la formula per calcolare i permessi fruibili è data dividendo l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time per il numero medio dei giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno e moltiplicando il risultato per 3 (i giorni di permesso).