Permessi legge 104 e congedo straordinario: diverse le tipologie degli aventi diritto. Una lettrice mi ha fatto notare un aspetto importante fra le due tipologie di benefeci per assistere il disabile con handicap grave.

Il quesito della nostra lettrice è nato da un mio precedente articolo: Congedo a lavoro per assistere il padre in presenza della madre, è possibile?

Analizziamo nel dettaglio gli aventi diritto al congedo straordinario dei due anni per assistere il familiare con handicap grave e i permessi legge 104 con articolo 3 comma 3.

Permessi legge 104 diritto di tre giorni lavorativi

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • ai lavoratori disabili in situazione di gravità;
  • ai genitori che hanno figli disabili che si trovano in una situazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), rientrano anche i figli adottivi o affidatari;
  • il coniuge, il convivente di fatto e le unioni civili. Nella scala della parentela rientrano i parenti o affini di secondo grado che si trovano in situazione di handicap grave. La normativa ha esteso il diritto anche ai familiari di terzo grado soltanto quando gli aventi diritto abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o mancanti.

Con l’espressione “mancante”, si intende che la persona avente diritto è assente naturalmente o giuridicamente (ad esempio il divorzio).

Quindi, nel caso il figlio che assiste il padre con handicap grave e la madre ha sessantacinque anni compiuti, i permessi possono essere fruiti dal figlio.

Congedo straordinario di due anni per assistere il familiare con handicap grave

La legge è chiara in questi casi, può fare richiesta del congedo straordinario uno dei figli conviventi con il familiare in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente sia affetto da patologie invalidanti certificate, oppure quando sia mancante.

L’Inps nel congedo stabilisce un ordine di priorità, che può essere superato sono se la parte avente diritto è mancante o è affetta da patologie invalidanti.

(circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013)

Conclusione

Da queste normative si evince che nel caso dei permessi legge 104 articolo 3 comma 3 per assistere il genitore disabile, anche in presenza del genitore ultrasessantacinquenne, possono essere goduti dal figlio.

Mentre per il congedo straordinario l’opzione di subentrare al coniuge 65enne, non è possibile, la norma detta che se vi è la mancanza del genitore, il congedo può essere usufruito dal figlio.

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