I permessi giornalieri e orari previsti dalla legge 104 del 1992 sono fruibili anche in modalità smart working. Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota numero 7152 del 2021.

Si tratta di una precisazione data in risposta a un quesito posto dalla CGIL sulla compatibilità dei permessi previsti dalla legge 104 con il lavoro in smart working. Il chiarimento è stato diramato a livello nazionale a tutti gli uffici interessati.

Permessi legge 104 in modalità smart working

Più precisamente, si legge nella nota dell’Inl appena divulgata sullo smart working, è spiegato che

se da un lato, infatti, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.

Permessi compatibili con lavoro agile

I tre giorni di permesso sono pertanto compatibili anche durante lo smart working.

La prestazione lavorativa, benché si presti a maggiore flessibilità organizzativa e quindi consenta più autonomia gestionale, non è diversa da quella svolta sul posto di lavoro.

Questo anche perché, a tutti gli effetti di legge, il posto di lavoro diventa la propria abitazione anziché l’ufficio. Ma di fatto nulla cambia per quanto riguarda lo svolgimento orario delle proprie mansioni anche in modalità smart working. A meno che il contratto di lavoro prevede una diversa organizzazione aziendale e del lavoro a distanza e maggiore flessibilità per cui non è necessario ricorrere ai permessi giornalieri o orari.

Così, per dirla con le parole dell’Ispettorato nazionale del lavoro in tema di permessi in smart working:

ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario. Detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso.

Le assenze retribuite

Come noto, i permessi lavorativi riconosciuti in base alla legge 104 del 1992 sono concessi al lavoratore in condizioni di disabilità con handicap grave o per assistere familiari affetti dalle stese condizioni.

Si tratta di 3 giorni retribuiti al mese fruibili anche in maniera frazionata ad ore (2 ore al giorno).

Come precisa l’Inps tali permessi sono concessi nel rispetto di tre essenziali requisiti, anche in modalità smart working:

  • la sussistenza dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente;
  • essere lavoratori dipendenti. Sono esclusi quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici edi lavoratori agricoli solo se occupati a giornata;
  • che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (h 24) in una struttura sanitaria.