L’assunzione dopo un colloquio è spesso subordinata al superamento di un periodo di prova. E’ una fase transitoria utile anche al lavoratore per verificare l’ambiente lavorativo. Tuttavia, è bene conoscere limiti e regole per evitare abusi. Abbiamo già visto che il periodo di prova deve essere retribuito: il lavoro gratis, anche quando si tratta di prova, non esiste. Ma quanto può durare il cd periodo di prova? C’è una durata massima?

Durata del periodo di prova in base al tipo di lavoro

Proprio su questo punto è intervenuto di recente il Tribunale di Messina stabilendo che, in caso di mansioni particolarmente complesse, il periodo di prova concordato dalle parti può essere più lungo di quello previsto dai contratti collettivi. In tutti gli altri casi appunto è il Ccnl a prevedere, in base alla categoria di lavoro e inquadramento, la durata massima del periodo di prova.

Se il Ccnl non prevede niente la legge fissa un tempo massimo di 6 mesi per dirigenti e impiegati di prima categoria e 3 mesi per le altre categorie di impiegati.

Quando può essere previsto il periodo di prova?

Il periodo di prova è ammesso per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato ma anche nel contratto di apprendistato e per i lavoratori disabili (in quest’ultimo caso però solo a condizione che il periodo di prova si basi su mansioni compatibili con l’handicap del soggetto).

Il codice civile prevede la forma scritta: in caso di accordo orale il rapporto di lavoro si intende iniziato fin dall’inizio come definitivo. E’ quindi necessario che, prima del periodo di prova, entrambe le parti sottoscrivano la clausola relativa.

Entrambe le parti possono interrompere la collaborazione prima della fine del periodo di prova.

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