La legge è uguale per tutti si legge nella aule dei tribunali. Così, anche i condannati con sentenza passata in giudicato per reati più gravi hanno diritto alle prestazioni dell’Inps.

Ne hanno diritto, in particolare, i condannati per terrorismo e mafia che versano in una situazione di detenzione alternativa al carcere (domicilio, servizi sociali ecc). Quindi coloro che non sono rinchiusi negli istituti penitenziari.

Naspi e assegni sociali anche ai terroristi

A spiegare la novità è l’Inps con messaggio numero 1197 del 16 marzo 2022 che riprende una recente sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo l’articolo della legge 92/2012 che prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo.

L’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati“.

In buona sostanza, alla luce di quanto stabilito dai giudici, le prestazioni Inps possono essere ripristinate con decorrenza dalla data della revoca. Sempre che il condannato in via definitiva abbia scontato o stia scontando la pena al di fuori del carcere.

L’Inps dovrà quindi riconoscere ai condannati anche gli arretrati, se dovuti, a tutti coloro che ne faranno richiesta e secondo apposito elenco che sarà fornito al Istituto di previdenza dal Ministero di Giustizia.

Le prestazioni che l’Inps dovrà pagare

I condannati avranno diritto agli arretrati per indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione riservata agli invalidi civili dalla data della revoca della prestazione.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, ne consegue che l’Inps non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Tali misure alternative sono, così come previsto dalla legge:

  • l’affidamento in prova al servizio sociale;
  • le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • la detenzione domiciliare;
  • la detenzione domiciliare speciale riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • la liberazione anticipata, prevista dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario;
  • le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica.