Dal 1° luglio 2023 (con periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023) scatta l’obbligo di certificazione SOA anche per l’esecuzione di lavori edilizi nel privato ed ammessi ai bonus casa.

In primis ricordiamo cos’è l’attestazione SOA.

Si tratta di una certificazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. È rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In sintesi, attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

L’attestazione SOA, dunque, la deve tenere l’impresa che fa i lavori e la deve avere sicuramente se vuole fare lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

L’obbligo di certificazione SOA debutta anche nel privato

Con il decreto Ucraina bis (art. 10-bis decreto-legge n. 21 del 2022) il legislatore ha esteso l’obbligo SOA anche nel campo dei lavori “privati” ammessi ai bonus casa. L’obbligo, tuttavia, è previsto solo laddove l’importo degli interventi da fare sia superiore a 516.000 euro.

Tale soglia di 516.000 euro deve essere verificata al netto dell’IVA e deve essere calcolata avendo riguardo al singolo contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto (Circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 2023).

Trovi qui gli esempi pratici per il calcolo soglia SOA tra appalto e subappalto.

Da quando serve?

Lo stesso decreto Ucraina bis, stabilisce anche la decorrenza del nuovo obbligo di certificazione SOA nei bonus casa. In particolare è stabilito che:

  • nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, anche se l’impresa non ha ancora la certificazione, questa può, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli. Ciò, però, a condizione che nel momento in cui si sottoscrive il contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), l’impresa stessa dimostri al committente (ovvero all’impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA
  • dal 1° luglio 2023, invece, per poter prendere lavori oltre la soglia dei 516.000 euro l’’impresa dovrà essere già dotata di SOA al momento del contratto di appalto.

Obbligo certificazione SOA, elenco bonus casa

L’estensione dell’obbligo di certificazione SOA nell’edilizia privata, è dettata dal fatto che con ciò il legislatore italiano ha inteso
promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

Il nuovo obbligo si applica per i lavori di importo superiore a 516.000 euro ammessi al superbonus e per quelli ammessi a bonus diversi dal superbonus, ossia:

  • recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazione)
  • efficienza energetica (c.d. ecobonus ordinario)
  • adozione di misure antisismiche (sismabonus)
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate)
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • bonus barriere architettoniche 75%.

Questo è l’elenco indicato nella Circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 2023 in cui è anche chiarito che l’obbligo sussiste sia nel caso di godimento del bonus nella forma della detrazione fiscale sia nel caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.