L’Agenzia Entrate ha messo nero su bianco le regole sul nuovo obbligo di certificazione SOA nei bonus edilizi introdotto dal decreto Ucraina bis (decreto-legge n. 21 del 2022). L’attestazione serve alle imprese per eseguire lavori di importo superiore a 516.000 euro ammessi ai bonus casa (superbonus, ecobonus, sismabonus, ecc.).

In pratica, l’impresa che vuole fare lavori a committenti privati per importi oltre la citata soglia e che danno diritto a bonus fiscali, deve essere dotata di attestazione SOA. Si tratta di quella certificazione che attesta determinati requisiti economico-organizzativi dell’impresa.

Nella Circolare n. 10/E del 2023, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del nuovo obbligo ed anche al calcolo del limite. Riguardo la decorrenza, l’obbligo, riordiamo parte dal 1° luglio 2023, con un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

In tale periodo transitorio, l’impresa anche se non ha ancora l’attestazione può, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli. È necessario, tuttavia, nel momento in cui si sottoscrive il contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), l’impresa stessa dimostri al committente (ovvero all’impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA.

La certificazione SOA: regole nell’appalto e subappalto

In merito al calcolo della soglia fissata a 516.000 euro, innanzitutto, l’Agenzia Entrate precisa che il calcolo deve essere fatto al netto dell’IVA.

Esempio

Lavori per 500.000 euro + IVA. In questo caso i lavori possono essere fatti anche senza SOA in quanto l’importo da considerare è 500.000 euro.

Altro chiarimento importante è che il limite di 516.000 euro deve essere calcolato con riferimento al singolo contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

Ne consegue che, dice l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Esempio 1

Contratto di appalto per 600.000 euro + IVA. I lavori NON sono dati in subappalto. In questo caso l’impresa appaltante per fare i lavori deve avere la certificazione SOA

Esempio 2

Tizio stipula un contratto di appalto per 600.000 euro + IVA con l’impresa Alfa e un secondo contratto di appalto di 400.000 euro + IVA con l’impresa Zeta. In questa ipotesi l’impresa Alfa deve avere SOA mentre l’impresa Zeta può non avere SOA.

Esempio 3

Caio stipula un contratto di appalto per 600.000 euro + IVA con l’impresa Alfa. Quest’ultima cede i lavori in subappalto a Zeta per 350.000 euro + IVA. In tale ipotesi Alfa deve avere la certificazione, mentre Zeta può non averla.

Esempio 4

Sempronio stipula un contratto di appalto per 600.000 euro + IVA con l’impresa Alfa. Quest’ultima cede tutti i lavori in subappalto a Zeta. In tale ipotesi sia Alfa che Zeta devono avere la certificazione SOA.