Servono lavori di ristrutturazione per sfruttare il bonus porta blindata al 50%? Esigenze di sicurezza e prevenzione dal compimento di atti illeciti da parte di malintenzionati, possono comportare la necessità di cambiare la porta di ingresso della propria casa. Che si tratti di unifamiliare o di una casa in condominio poco cambia.

Detto ciò, è lecito chiedersi se la sostituzione della porta blindata possa essere di per se considerata quale autonomo intervento di ristrutturazione, consentendo in quanto tale di sfruttare la detrazione del 50%.

Ossia il bonus porta blindata.

Vediamo quello che c’è da sapere, partendo proprio dall’individuazione dei lavori che danno diritto al 50%.

La detrazione per l’installazione della porta blindata. Quale agevolazione?

L’art. 16-bis del DPR 917/86, TUIR, consente al contribuente di detrarre i lavori di ristrutturazione al 50%, su una spesa max di 48.000 euro. Attualmente il limiti di spesa è stato innalzato a 96.000 euro. Si tratta di un limite annuale, riferito al singolo immobile. Facendo però attenzione alla prosecuzione dell’intervento a cavallo d’anno. In questo caso, per le spese sostenute nell’anno N+1 si deve tenere conto anche delle spese dell’anno precedente (anno N).

Detto ciò, per i lavori sulle parti comuni condominiali, sono oggetto di bonus al 50% i seguenti lavori:

  • manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
  • manutenzione straordinaria (lett. b);
  • restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
  • ristrutturazione edilizia (lett. d).

Per le singole unità immobiliari il bonus spetta per gli stessi lavori. Tranne che per quelli relativi alla manutenzione ordinaria. A meno che non si inseriscano in un intervento di ristrutturazione più ampio.

Il bonus spetta per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una “nuova costruzione” (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).

Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Sii veda a tal proposito la circolare n°17/2023 sulla dichiarazione dei redditi.

Per avere il bonus porta blindata servono lavori di ristrutturazione?

In apertura di approfondimento ci siamo chiesti se il bonus ristrutturazione spetti anche per la sostituzione della porta blindata.

Ebbene, la riposta è affermativa. Infatti, la sostituzione della porta blindata rientra tra gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

Si veda a tal proposito la guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus 50%. Facendo sempre attenzione alle regole di cumulo per il bonus 50%.

Nella stessa guida, viene specificato che in caso di lavori sulle singole unità abitative è agevolato:

  • per la porta blindata esterna, la nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi;
  • per la porta blindata interna, la nuova installazione.

Per quanto riguarda i lavori sulle parti condominiali, è ammessa la sostituzione conservando sagome e colori preesistenti.

Bonus porta blindata. Quali rapporti con il bonus mobili?

Chi sostituisce la porta blindata della propria casa potrebbe chiedersi se tale intervento possa dare anche diritto al c.d. bonus mobili.

Ebbene, come da circolare n°10/2014, ciò sarà consentito solo laddove l’intervento  per le sue particolari caratteristiche, anche tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a, b, c, d del Dpr n. 380/2001).  Tutti lavori che danno diritto al bonus mobili.

Riassumendo…

  • Il bonus porta blindata può essere richiesto sia per gli edifici unifamiliari che per quelli condominiali;
  • il bonus è pari al 50% della spesa sostenuta;
  • in alcuni casi, si può avere diritto anche al bonus mobili.