E’ possibile cumulare il bonus ristrutturazione con altre agevolazioni? Con la circolare n° 17/E, l’Agenzia delle entrate si è soffermata proprio sulla possibilità di sfruttare un mix di agevolazioni per ristrutturare la propria casa; le indicazione del Fisco non sono di segno positivo, considerate che le possibilità di cumulo sono ridotte al minimo.

Vediamo in che modo il contribuente deve fare i calcoli per evitare di dover restituire il bonus.

Il bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione è attualmente disciplinato dall’art.

16 del DL 63/2013.

Consiste in una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2).

In riferimento ai lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta per le spese di:

  • manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
  • manutenzione straordinaria (lett. b);
  • restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
  •  ristrutturazione edilizia (lett. d).

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, sono agevolati gli stessi interventi ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. Ammenochè non si inseriscono in un intervento di ristrutturazione più ampio.

Sono agevolati i lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una “nuova costruzione” (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

Bonus ristrutturazione. Il cumulo con le altre agevolazioni (circolare 17/E)?

In premessa ci siamo chiesti se il bonus ristrutturazione nel 730 (o nel modello Redditi) possa essere cumulato con altre agevolazioni, sovvenzioni, ecc.

Ebbene, nella circolare n° 17/e pubblicata in data 26 giugno, l’Agenzia delle entrate ha chiesto che:

  • in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell’agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico;
  • qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata nell’anno in cui sono erogati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.4, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).

Tuttavia, l’eventuale percezione di indennizzi assicurativi, a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituiscono un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile.

 Dunque, in tali casi, il risarcimento non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi ammessi al bonus ristrutturazione.

Inoltre, laddove gli interventi svolti rientro sia nell’ecobonus sia nel bonus ristrutturazione, il contribuente deve scegliere una delle due agevolazioni. Mettendo in atto i relativi adempimenti. Ad esempio, facendo attenzione che la comunicazione dei dati dei lavori all’Enea è facoltativa per il bonus ristrutturazioni ma è obbligatoria per l’ecobonus.

Inoltre:

le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per espressa previsione normativa (art. 16-bis, comma 6, del TUIR), sono invece cumulabili con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), anche se ridotte nella misura del 50 per cento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.8, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).
Pertanto, sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati:

Riassumendo…

  • con la circolare n° 17/E, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul cumulo tra bonus ristrutturazioni e altre agevolazioni;
  • in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese ammesse al bonus;
  • l’eventuale percezione di indennizzi assicurativi, non riduce la spesa detraibile (è ammesso il cumulo);
  • il cumulo è ammesso anche con le agevolazioni previste per i beni soggetti al regime vincolistico.