Con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, l’Inps ha fornito le istruzioni per il riscatto dei periodi non coperti da contributi e utili ai fini pensionistici. Le disposizioni contenute nella circolare recepiscono quanto previsto dal D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 che prevede la possibilità per l’assicurato di poter riscattare fino a un massimo di 5 anni, anche non continuativi, di contributi per i periodi compresi fra il 1 gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019.

I requisiti

La facoltà di riscatto – precisa la circolare Inps – è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996. Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La possibilità di riscattare i periodi contributivi è data fino ad un massimo di 5 anni a partire dal 1 gennaio 1996. Ciò vale sia per l’assicurazione generale obbligatoria (IVS) dei lavoratori dipendenti, sia per la gestione dei lavoratori autonomi e appartenenti alla gestione separata. Il riscatto, così come verrà calcolato dall’Inps, potrà essere fatto versando i contributi previdenziali in unica soluzione o a rate mensile (massimo 120) . Il pagamento rateale, però, non potrà essere concesso qualora l’assicurato è prossimo alla maturazione del diritto alla pensione per cui dovrà versare tutto prima di vedersi liquidare l’assegno.

In altre parole non potrà percepire la pensione e contestualmente pagare le rate per i periodi contributivi che gli danno diritto ad ottenerla.

La domanda

La domanda di riscatto è limitata al triennio 2019-2021 e può essere presentata dall’interessato o chi ne fa le veci entro il 31 dicembre 2021. La domanda può essere presentata per via telematica attraverso il sito web dell’Inps, tramite contact center al numero 803.164, tramite patronati o direttamente allo sportello Inps in modalità cartacea utilizzando il modulo allegato alla circolare. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente.

Quanto si paga

L’onere relativo al riscatto dei periodi contributivi è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successive.