Per chi è andato in pensione quest’anno con le regole previste per quota 100, dovrà dichiarare all’Inps quali altri redditi percepisce. Come previsto dalla legge, la misura del pensionamento anticipato è incompatibile con la percezione di altri redditi da lavoro, salvo particolari eccezioni.

L’Inps ha messo quindi a disposizione la modulistica che il pensionato dovrà obbligatoriamente presentare all’Inps, tramite il sito web, nella quale dovranno essere indicati i redditi da lavoro percepiti nel 2019, ma anche se non si è percepito alcun reddito.

Il divieto di cumulo è infatti uno dei paletti imposti dalla normativa che consente al lavoratore di lasciare in anticipo il lavoro in base alla regole di quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi).

Quota 100 e divieto di cumulo redditi

Tale divieto decorre dal primo giorni di godimento della pensione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Qualora l’Inps si accorga che il pensionato lavora e produca reddito sopra una determinata soglia, sospenderà l’erogazione dell’assegno andando anche a recuperare le somme indebitamente erogate al pensionato. Da tale norma scaturisce l’obbligo di dichiarazione dei redditi cumulabili o incumulabili con la pensione quota 100 per i soggetti già pensionati, mediante la trasmissione del modello AP139, reperibile sul sito internet dell’Inps.

Quota 100, dichiarazione dei redditi obbligatoria per i pensionati

Chi beneficia della pensione liquidata in base alla normativa di quota 100 non può quindi percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli relativi al lavoro autonomo occasionale ed entro il limite di 5.000 euro all’anno lordi. Sicché, la dichiarazione tramite il modulo AP139 deve essere presentata in tutti quei casi in cui il pensionato, titolare di quota 100, ha percepito o prevede di percepire nell’anno:

  • redditi da lavoro autonomo o dipendente non cumulabili con quota 100;
  • redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro lordi l’anno;
  • redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo;
  • redditi derivanti da attività di lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della pensione quota 100, indicando anche il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa che ha prodotto il reddito.

I controlli dell’Inps

Indipendentemente dalle dichiarazioni presentate, l’Inps effettuerà controlli sistematici incrociando i dati dei pensionati con le dichiarazioni dei redditi accedendo all’anagrafe tributaria dei contribuenti.

In presenza di dichiarazioni difformi o false potrà, inoltre, segnalare il fatto all’autorità giudiziaria per gli adempimenti del caso. Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 sul divieto di cumulo tra quota 100 e redditi da lavoro.

Casi particolari di cumulabilità dei redditi con la pensione

Il divieto di cumulo non si applica a tutti i redditi. Come spiegato dalla circolare Inps di cui sopra, sono ininfluenti ai fini del divieto di cumulo per i pensionati quota 100:

  • le indennità percepite dagli amministratori locali, e in generale tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto non è costituito da prestazioni di lavoro;
  • compensi percepiti da sacerdoti;
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, indennità per giudici onorari e per giudici tributari;
  • redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento di anziani in attività socialmente utili;
  • rimborsi spese per vitto e alloggio in caso di trasferte e missioni;
  • indennizzo per cessazione attività commerciale.