Esonero contributivo Inps per imprenditori agricoli e coltivatori diretti anche per il 2021. L’agevolazione interessa i nuovi iscritti all’Inps che non abbiano compiuto i 40 anni di età.

Lo conferma un passaggio alla legge di bilancio 2021 in fase di approvazione alla Camera. Si ripropone così la stessa agevolazione degli scorsi anni per incentivare i giovani imprenditori agricoli. Interessati sono i coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che iniziano una nuova attività imprenditoriale agricola. Il periodo di riferimento sarà compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Imprenditori agricoli, come funziona il bonus

Il bonus è stato introdotto con legge di bilancio nel 2016 ed è sempre stato rinnovato negli anni (tranne che nel 2019). Come funziona? Per chi intende avviare una nuova attività agricola in proprio, il requisito fondamentale per beneficiare dell’esonero contributivo Inps per la pensione (contributi IVS) è quello di non aver superato il 40 esimo anno di età all’inizio dell’attività.

Questo requisito è confermato dalle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2021. La quale rinnova gli incentivi previsti dalla precedente legge numero 232 del 2016 per promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria agricola in Italia. Riguarda gli imprenditori agricoli. Restano esclusi dall’esonero contributivo i coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti sono risultati già iscritti nella previdenza agricola. Anche se di età inferiore ai 40 anni.

Esonero contributivo Inps

Ma come funzionano il bonus? Si tratta nello specifico dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (contribuzione IVS) per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

L’esonero vale sono per i primi due anni di attività (fino al 2018 l’esonero valeva per cinque anni), poi l’imprenditore agricolo dovrà versare normalmente i contributi in base alle tabelle Inps.

La misura resta vantaggiosa per l’assicurato perché non comporta la riduzione dell’aliquota di computo della prestazione pensionistica, dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione.

Dall’esonero restano esclusi i contributi per la maternità e per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro (Inail).

La misura della contribuzione

Si ricorda che la misura della contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali all’Inps è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente pari al 24% riferito al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con specifico decreto ministeriale, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente.

Iscrizione Inps imprenditori agricoli

Come spiega l’Inps, “ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività”.

Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2021, il termine per presentare la richiesta scade il 29 luglio 2021. La domanda per la richiesta del beneficio contributivo deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito web Inps accedendo con le proprie credenziali e Spid.

Questa operazione dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione alla relativa gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L’Inps effettuerà quindi le verifiche in merito alla tempestività dell’istanza e al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero tenendo conto del rispetto dei massimali previsti dalla normativa sui “de minimis” e, nel caso di esito positivo, comunicherà l’ammissione al beneficio, esclusivamente in modalità telematica.

L’esito dell’istanza (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile nel Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli.

Contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al cassetto) all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.