Quando si parla di entrata mensile, che sia stipendio o pensione, bisogna sempre distinguere tra lordo e netto. La differenza la fanno tasse e trattenute. Le prime sono obbligatorie e inevitabili. Ma le seconde? Dipende. Ci sono alcune trattenute sullo stipendio e sulla pensione che volendo potrebbero essere disdette eventualmente. Attenzione questo non significa che siano inutili. Una quota associativa può corrispondere ad un servizio e, come nel caso dell’iscrizione ai sindacati, può offrire tutele e garanzie.

Contributi sindacali: l’importo della trattenuta

Partiamo dunque dalla premessa circa l’obbligo: nessuno può imporre la trattenuta sindacale.

La scelta di iscriversi al sindacato e a quale è personale. Ed è una scelta che va confermata nel senso che non passa in automatico dallo stipendio alla pensione. E soprattutto si può disdire in qualsiasi momento. Fino a che permane, il datore di lavoro effettuerà una trattenuta sulla busta paga corrispondente all’importo e la girerà direttamente al sindacato cui il lavoratore è iscritto.

Lo scopo di questo tipo di trattenuta è di dare sostegno al sindacato tramite finanziamento delle relative attività.

Come controllare se sei iscritto ad un sindacato

La quota associativa si può verificare facilmente leggendo la busta paga. Più difficile invece la verifica per i pensionati. L’interessato dovrà scaricare il modello Obis/M dall’Inps , che è una sorta di busta paga per pensionati. Per maggiore trasparenza il decreto legge n° 4 del 2020 ha previsto l’obbligo per l’Ente che eroga la pensione di fornire informazioni chiare e precise sui cedolini mensili anche in relazione alle quote associative sindacali che comportano trattenute sulla pensione. Dunque l’Inps dovrà essere chiaro sulla presenza della trattenuta sul cedolino pensione, l’importo, il nome del sindacato beneficiario e la decorrenza dei contributi.

E’ molto difficile che un pensionato possa subire la trattenuta inconsapevolmente anche perché, come visto sopra, va confermata quando si smette di lavorare e non di rado partecipa anche la stessa sigla sindacale all’accordo.

In ogni caso l’iscrizione al sindacato può essere disdetta in qualsiasi momento.

Trattenute sindacali: revoca dell’iscrizione

Anzi la procedura di disdetta dal sindacato è diventata anche più facile perché si può fare accedendo ai servizi telematici Inps.

  • accedere a “My Inps” tramite Pin Dispositivo (attenzione l’Inps lo rilasciava solo fino ad ottobre scorso), Spid, Cie o Cns;
  • verificare sul modello Obis/M alla voce “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” c’è la trattenuta;
  • chiedere la revoca on line.

 

In alternativa è sempre possibile procedere tramite raccomandata A/R o consegnare a mano presso la sede Inps territorialmente competente il modulo di disdetta dal sindacato. La raccomandata tendenzialmente è richiesta anche di revoca dell’iscrizione da parte dei lavoratori. In questi casi comunque la procedura può variare in base al tipo di lavoro, tra dipendenti pubblici e privati. La richiesta di disdetta è gratuita (tolte le spese vive per la raccomandata etc).

Ribadiamo in chiusura che la valutazione va fatta con attenzione e consapevolezza e non solo presi dall’idea di risparmiare pochi euro. La trattenuta fiscale infatti ha uno scopo e la tutela sindacale può rivelarsi utile in diversi frangenti. Pensiamo a contenziosi con l’Inps o con il datore di lavoro.