Con la sentenza numero 114 del 2015 la Corte Costituzionale si è espressa in materia di contribuzione volontaria ed in particolare sul cumulo dei contributi previdenziali volontari e la contribuzione della Gestione Separata se l’attività volontaria prosegue per un numero di ore ridotto e per importi inferiori ai 3mila euro annui.   Si era sollevato un dubbio sull’ammissibilità di tali cumuli per quanto riguarda l’articolo 6, comma 2 del D.Lgs numero 184/1997 che legifera sulla ricongiunzione dei contributi, sul riscatto e sulla prosecuzione volontaria dell’attività lavorativa ai fini pensionistici.

  La Corte di Appello di Triesta aveva ritenuto che vietare il cumulo sopra citato anche nel caso la prosecuzione dell’attività lavorativa per un numero di ore limitato e per redditi inferiori ai 3mila euro l’anno potesse essere giudicato come un trattamento dispari rispetto ad altre attività di lavoro simili per orario e per reddito per le quali non veniva applicato alcun divieto.   La Corte di Cassazione, però, partendo dal D.Lgs 61 del 2000 a ricostruito il quadro normativo a cui far riferimento precisando che la Corte di Appello di Trieste non ha fornito motivazioni validi che facciano risultare la disapplicazione del divieto di cumulo necesaria.