In Italia le pensioni sono liquidate seguendo un complesso metodi di calcolo. Questo tiene conto di diversi fattori che vanno dalla rivalutazione del montante, ai coefficienti di trasformazione fino alle aspettative di vita.

Il perno su cui però ruota la liquidazione è il sistema di calcolo della pensione in base ai contributi versati negli anni. Fino al 1995 il sistema di calcolo era basato sulle retribuzioni percepite dal lavoratore e l’assegno era liquidato tenendo principalmente conto della media degli ultimi anni del livello di retribuzione.

Un sistema distorto che aveva il merito di garantire pensioni fino al 80% delle retribuzione, ma il difetto di non trovare adeguata copertura contributiva per sostenere la spesa pubblica nel tempo.

Pensioni e sistema di calcolo, la riforma Dini

Da qui la riforma Dini che stabilì che a partire dal 1996 le pensioni sarebbero state liquidate secondo un sistema di calcolo diverso che tenesse conto esclusivamente dei contributi versati e non più dei livelli retributivi. Il sistema di calcolo diventa quindi contributivo e tiene conto solo ed esclusivamente di quanto versato nelle casse del sistema pensionistico. La riforma non fu però tranchant. Il sistema sarebbe entrato a regime gradualmente col tempo prevedendo dapprima un periodo di transizione fino al 2035 (sistema misto, in parte retributivo e in parte contributivo).

Il sistema di calcolo retributivo della pensione

Il metodo di calcolo retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Gli elementi su cui si basa il calcolo sono tre:

  • L’anzianità contributiva, data dal totale dei contributi versati fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento;
  • la retribuzione, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate a norma di legge;
  • l’aliquota di rendimento, pari al 2% annuo della retribuzione o del reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti dalla legge per poi decrescere per fasce di importo superiore.

L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote.

La prima è determinata dall’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992. Tiene conto della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 10 anni per i redditi dei lavoratori autonomi. La seconda è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione.Ma anche sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

Il sistema di calcolo contributivo della pensione

Il sistema di calcolo contributivo si applica alle anzianità contributive dal 1 gennaio 1996 e per i lavoratori che non possono far valere versamenti precedenti. Il calcolo della pensione si basa quindi esclusivamente sui contributi versati e non tiene conto dei livelli retributivi percepiti dal lavoratore. Ai fini della liquidazione occorre sommare i contributi di ogni anno versati nelle varie gestioni. Determinare poi il montante individuale che sarà opportunamente rivalutato sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del Pil. Applicare infine al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.

Il sistema di calcolo misto

Poiché il sistema di calcolo contributivo puro si prevede andrà a regime per tutti i lavoratori nel 2035 circa, al momento le pensioni sono liquidate col sistema misto. Cosa significa? Si tratta di un sistema di calcolo ibrido. In parte retributivo per i versamenti effettuati prima del 1996 e in parte contributivo per quelli versati successivamente. La riforma Dini prevede che i lavoratori possono accedere al sistema di calcolo interamente retributivo, benché abbiano lavorato anche dopo il 1995, solo se possono far valere almeno 18 anni di versamenti entro tale anno.

In questo caso anche i contributi versati nel sistema contributivo saranno calcolati col sistema retributivo.

Tale opzione, però, non viene più esercitata poiché chi poteva far valere tali requisiti è già andato in pensione. E chi sta per lasciare il lavoro oggi ha meno di 18 anni di contributi versati nel sistema retributivo. Per cui, per la maggior parte dei lavoratori vige il sistema misto. Per esercitare la facoltà di opzione al sistema misto è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. E possano far valere, al momento della domanda di pensione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui cinque successivi al 1995.