Sugli assegni arretrati dell’Inps per pensione di invalidità si pagano le tasse seguendo il regime della tassazione separata. Cioè, se tali assegni vengono erogati in ritardo dall’Inps per via di un contenzioso che si era aperto negli anni o per causa non dipendenti dall’ente o dal beneficiario, l’imposta applicata dal fisco sulle somme spettanti sarà calcolata secondo il regime tassazione separata anche se all’atto della richiesta della pensione si rientrava nell’esenzione prevista per la “no tax area”.

Un danno e anche una beffa per chi deve pagare pur avendo diritto a non farlo se si pensa che le trattenute vengono effettuate dall’Inps quale sostituto d’imposta seguendo il principio di cassa. Proprio perché non è possibile  andare a ritroso nel tempo e applicare l’aliquota relativa all’anno di competenza, il fisco applicherà l’imposta minima prevista dallo scaglione Irpef, come previsto dal regime di tassazione separata. All’atto pratico può infatti capitare che i pagamenti dell’Inps vengono sospesi per anni in attesa della pronuncia di un giudice, di un chiarimento in ambito amministrativo o a seguito di ispezioni e indagini e quando l’Inps liquida il dovuto comprendendo tutti i periodi arretrati applicherà l’imposta vigente con amara sorpresa per chi non dovrebbe pagare nulla.

Arretrati pensione invalidità e tassazione separata

Si tratta di un vero e proprio danno economico che penalizza il contribuente se questi rientra, ad esempio, nella “no tax area”e che non dà la possibilità di recupero dell’imposta trattenuta o della maggiore imposta versata. L’Agenzia delle Entrate  non consente, infatti, di recuperare le imposte o le maggiori imposte al momento della liquidazione delle prestazioni Inps. Fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo con sentenza n. 10887 del 18 aprile 2019 facendo discutere non solo i soggetti beneficiari, ma anche l’orientamento giurisprudenziale che solitamente è a favore dei contribuenti.

Tassazione separata, cos’è e come funziona

La tassazione separata dei redditi riguarda un regime fiscale differenze che viene applicato su redditi percepiti una tantum e segue meccanismi di calcolo diversi dalla tassazione ordinaria. Tali redditi, come ad esempio il trattamento di fine rapporto (TFR), non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e sono spesso tassati per evitare un prelievo fiscale troppo oneroso. La tassazione separata non segue quindi i principi fissati dalla tassazione ordinaria legata agli scaglioni Irpef, ma va per conto suo.

Come si calcola l’imposta

Ma quali sono i redditi soggetti a tassazione separata? E’ possibile suddividere tali redditi in quattro categorie principali: 1) redditi percepiti dagli eredi per beni o attività del defunto, 2) imposte ed oneri rimborsati, 3) plusvalenze da cessioni immobiliari, 4) arretrati di lavoro dipendente o pensione, trattamento di fine rapporto e redditi a formazione pluriennale. Per quanto riguarda il versamento, l’aliquota viene calcolata facendo la media sui redditi prodotti nel biennio di riferimento antecedente la liquidazione delle somme spettanti. Sicchè, se un pensionato ha percepito redditi soggetti ad aliquota media del 27%, anche per i redditi soggetti a tassazione separata si applicherà la stessa percentuale. Se nel biennio in esame non sono stati percepiti redditi, il fisco applicherà l’aliquota corrispondete allo scaglione Irpef più basso, che oggi e al 23%.