Anche per gli operai agricoli, come per la generalità dei lavoratori rimasti senza lavoro, c’è la possibilità di proseguire la copertura previdenziale coi versamenti volontari dei contributi. Sostanzialmente per raggiunger ei requisiti minimi per andare in pensione. L’istituto dei versamenti volontari è regolato dalla legge n. 233 del 1990 e riguarda i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, i dipendenti e gli imprenditori agricoli professionali.

Anche per i lavoratori agricoli da quest’anno il costo dei versamenti volontari dei contributi all’Inps è aumentato per effetto dell’adeguamento delle tariffe all’inflazione.

L’importo da versare ai fini della pensione è calcolato in base al reddito personale e il contributo settimanale a copertura ha valenza sia nella misura che nel diritto alla futura pensione.

Nuovi importi contributi volontari pensione per lavoratori agricoli

Come spiega bene la circolare Inps n. 69 del 24 luglio 2023, il costo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli autonomi cresce in base al livello di reddito. L’Istituto individua 4 nuove classi di reddito per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali che devono versare contributi dal 1 gennaio 2023. L’importo dei contributi per la pensione varia rispettivamente in base al reddito settimanale percepito dal lavoratore ed è così suddiviso:

  • fino a 254,16 euro, si paga 63,26 euro;
  • da 254,16 a 338,88 euro, si paga 73,43 euro;
  • da 338,88 a 423,6, si paga 93,76 euro;
  • oltre i 423,6 euro. si paga 114,09 euro.

Quindi, in sintesi, il contributo per coprire un’intera settimana ai fini della pensione (quota IVS pari al 22%) si paga da un minimo di 63,26 a un massimo di 114,09 euro. Su base annua corrisponde rispettivamente a 3.289,52 euro e 5.932,68 euro.

La circolare Inps precisa che l’importo minimo da versare non può essere inferiore a 73,43 euro se l’autorizzazione è stata rilasciata dopo il 31 dicembre 1995. Solo chi l’ha ottenuta prima (poche persone a dire il vero) possono proseguire coi versamenti volontari nella misura di 63,32 euro.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori dipendenti il calcolo dell’importo da versare avviene diversamente. L’aliquota IVS sale al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base. L’aliquota è inferiore a quella della generalità dei lavoratori dipendenti. L’importo si ricava partendo dalla retribuzione settimanale percepita dal lavoratore. Il valore minimo di quest’ultima non può essere inferiore a 227,18 euro.

Anche in questo caso la copertura previdenziale IVS è su base settimanale e il minimale è di 68 euro. Su base annua corrisponde a 3.536 euro.

Pensione: integrazione contributi volontari

Riguardo ai contributi integrativi volontari dei lavoratori agricoli, cioè quelli che possono essere versati sino a concorrenza di 270 giornate, l’importo non è cambiato. Risulta pari a quello del contributo obbligatorio pensione vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Perciò, i contributi integrativi – spiega la circolare Inps – vanno commisurati all’imponibile contributivo che scaturisce dalle retribuzioni percepite e sul quale si applica l’aliquota IVS. Tale percentuale, come abbiamo visto, è pari al 29,90% (29,79% quota pensione e 0,11% di quota base).

Invece, per il calcolo del contributivo integrativo volontario di piccoli coloni e compartecipanti familiari  trova sempre applicazione il criterio delle retribuzioni medie giornaliere, così come stabilite dal governo e determinate sulla base dei salari medi convenzionali. Detti importi sono riportati nella circolare Inps di cui sopra.

Riassumendo…

  • Aumentano i nuovi importi dei versamenti di contributi volontari dei lavoratori agricoli per la pensione.
  • L’importo è calcolato sulla base della retribuzione settimanale ed è suddiviso in 4 fasce di reddito.
  • L’importo minimo è di 73,43 euro a settimana per chi ha ottenuto l’autorizzazione dopo il 1995.
  • L’aliquota per i lavoratori agricoli dipendenti è pari al 29,90% delle retribuzione.