L’Inps ha fissato a 501,89 euro per 13 mensilità, corrispondenti  a 6.524,57 euro l’anno, l’importo della pensione minima. Questo reddito è stato quindi, in via provvisoria, considerato la soglia minima vitale per garantire ai pensionati una condizione di vita quantomeno dignitosa. Chi percepisce assegni di pensione inferiori alla minima, può fare domanda di integrazione. Attenzione però perché non sempre questa possibilità è ammessa: ecco i casi di esclusione (totale o parziale).

Integrazione minima: pensionati sposati e non

Chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha diritto all’integrazione completa se il suo reddito personale (inclusivo di tutte le entrate) non supera i 6.525 euro annui.

Sarà riconosciuta integrazione parziale in caso di reddito compreso fra 6.525 e 13.050 euro l’anno. L’integrazione spettante si ottiene sottraendo il reddito personale alla soglia massima per rientrare in questa categoria e dividendo il risultato ottenuto per il numero di mensilità.

Nel caso di pensionato sposato, il reddito per valutare la possibilità di integrazione della pensione minima, si somma a quello del coniuge. Le due voci insieme non devono superare i 13.050 euro annui.

Le suddette regole valgono però solo ed esclusivamente per i pensionati che hanno smesso di lavorare dal 1995 in poi. Per chi nel 1994 non lavorava già più infatti il reddito di coppia non è rilevante e il calcolo si basa solo su quello personale. Caso a sé è quello di chi è andato in pensione proprio nel 1994: valgono sia il limite di reddito personale che quello di coppia, ma quest’ultimo con un tetto lievemente più alto, corrispondente a cinque volte il minimo Inps (32.623 euro invece di 26.099).

Una nota in chiusura valida per tutti. Non rilevano ai fini del calcolo del reddito:

– il reddito della casa di abitazione;

– i trattamenti di fine rapporto (Tfr), comprese eventuali anticipazioni;

– l’importo della pensione per cui si richiede integrazione;

– i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni corrisposte ad invalidi civili);

– le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Integrazione pensione minima: regole metodo contributivo

L’integrazione della pensione minima non opera per gli assegni calcolati interamente con il metodo contributivo. In questa categoria rientrano anche i trattamenti dei lavoratori che hanno iniziato a versare contributi non prima del primo gennaio 1996.