Si avvicina la scadenza per presentare domanda di pensione per i lavoratori precoci. Scade infatti il 1 marzo 2020 la finestra utile per poter chiedere all’Inps la pensione in base alle regole stabilite dalla legge n. 232 del 2016 e che riguarda tutti coloro che possono vantare, fra gli altri requisiti, almeno 12 mesi di lavoro prima del compimento dei 19 anni di età.

In gergo è chiamata quota 41, ma è una forma di pensionamento anticipata, in deroga alle regole della riforma Fornero, che permette di lasciare il lavoro prima del raggiungimento dei 67 anni di età a patto che siano stati versati almeno 41 anni di contributi e almeno uno di questi ricada nel periodo antecedente il 1996 e sia stato svolto prima del compimento del 19 esimo anno di età.

Almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età

Aver maturato 41 anni esatti di contribuzione nel corso del 2020 consente quindi di presentare domanda di pensione all’Inps entro il 1 marzo, ma è necessario verificare che nel proprio estratto contributivo sia presente almeno un anno di versamenti ai fini pensionistici prima del compimento dei 19 anni nel sistema retributivo. Lo Stato, infatti, accorda la pensione anticipata ai lavoratori meritevoli di maggior tutela previdenziale e cioè coloro che abbiano iniziato a lavorare presto, in età precoce, magari rinunciando a percorsi formativi o di studi per necessità economiche.

Requisiti per accedere a quota 41

Tuttavia il requisito del lavoro precoce di almeno 12 mesi non basta. Per beneficiare del diritto alla pensione con quota 41 è necessario far valere anche uno stato sociale precario o di disagio e cioè:

  • trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del posto di lavoro e risultare disoccupati da almeno tre mesi dall’evento:
  • assistere da almeno sei mesi un parente di primo grado o il coniuge affetto da handicap grave;
  • avere capacità lavorativa ridotta accertata ai fini dell’invalidità civile pari o superiore al 74;
  • svolgere attività lavorative usuranti da almeno sei anni negli ultimi sette prima della domanda di pensione;
  • essere lavoratori dipendenti addetti alle attività usuranti o ai lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l’anno.

I lavori usuranti

Le categorie dei dipendenti addetti ai lavori usuranti sono le seguenti:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Domanda di pensione e finestra d’uscita

La domanda di pensione precoce va presentata entro il 1 marzo 2020.

Si tratta per la precisione di una domanda di verifica dei requisiti da parte dell’Inps a cui seguirà poi la domanda vera e propria di pensione se il beneficio verrà accordato. Oltre tale data la domanda di verifica sarà comunque accettata, ma non è detto che l’Inps poi riconosca la pensione. L’accettazione delle istanze è riconosciuta, infatti, solo nell’ambito di specifici vincoli di bilancio annuali.
Pertanto se i fondi risultassero insufficienti l’interessato, benché in possesso dei requisiti, potrebbe subire un posticipo nella decorrenza della prestazione. Alla peggio, dovrà attendere l’anno successivo. Da ricordare che per la pensione con quota 41 vige la regola della non cumulabilità con redditi da lavoro. La finestra d’uscita per la pensione con quota 41 si apre tre mesi dopo la maturazione del requisito contributivo, cioè dopo il versamento effettivo di 2.132 settimane.