La pensione di invalidità, così come l’accompagno e tutte le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps nei confronti degli invalidi civili, non possono essere esportate all’estero.

Lo ha ricordato nei giorni scorsi, in risposta ad una interrogazione parlamentare sollevata dalla Lega Nord, il sottosegretario al welfare Massimo Cassano.

Pensioni all’estero, quali non possono essere esportate

Il caso che ha portato alla interrogazione de qua, ha visto come protagonista una ragazza di 29 anni trasferitasi in Francia nel 2008 per proseguire gli studi all’estero.

La giovane aveva però mantenuto la residenza formale a Treviso. L’ufficio Inps competente territorialmente a marzo scorso ha inviato una comunicazione in cui si avvertiva della sospensione dell’erogazione (circa 800 euro mensili) e si chiedeva la restituzione di quanto indebitamente percepito dal 2008 alla data di invio, per un totale di circa 70 mila euro.

La richiesta faceva appello sul presupposto della residenza in Italia, alla base della corresponsione delle prestazioni economiche di invalidità civile nel nostro Paese. Anche la giurisprudenza negli anni ha confermato la preferenza per la situazione di fatto. In altre parole il requisito della residenza si ritiene soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale del soggetto beneficiario in Italia.

Peraltro anche la disciplina comunitaria stabilisce che per le prestazioni a carattere assistenziale e non legate al reddito, vige il principio di inesportabilità. Il requisito della residenza viene meno per permanenze all’estero da sei mesi in su. Il suddetto limite non sussiste invece per prestazioni previdenziali come pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti etc.