I lavoratori con accertata e assoluta impossibilità di lavorare possono richiedere la c.d pensione di inabilità.

Si tratta di una prestazione economica erogata dall’INPS in favore dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi.

La pensione di inabilità può essere richiesta solo al ricorrere di precise condizioni. Ad esempio, ai fini della pensione, è necessario che l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, siano valutati e accertati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS.

Questo come detto non è l’unico paletto da rispettare. Ce ne sono tanti altri.

A ogni modo, subito dopo la presentazione della domanda all’INPDS, la pensione decorrerà dal mese successivo. Sempre se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti dalla Legge.

La pensione di inabilità

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Dunque poco importa se l’inabilità riguarda un lavoratore dipendente o un titolare di partita iva. Anche quest’ultimo, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge può avere diritto alla pensione di inabilità.

Il requisito delle 260 settimane

Come anticipato in premessa, la pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati e accertati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS.

Sono richiesti inoltre 5 anni di lavoro ossia di contribuzione e assicurazione (260 contributi settimanali) di cui tre anni (156 di contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Il raggiungimento del requisito contributivo può avvenire anche grazie alla c.d.  totalizzazione (Dlgs 42/2006) o con il cumulo dei periodi assicurativi (Legge n° 228/2012).

La prestazione in esame può essere oggetto di integrazione al trattamento minimo e/o delle maggiorazioni sociali previste dalla legge.

Anche ai fini del c.d. incremento al milione.

Per richiedere l’assegno, è inoltre richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Come viene calcolata?

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto. Dunque una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. Solo con il sistema contributivo, se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. A ogni modo, viene riconosciuto un “bonus” ossia l’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.

Come riportato sul sito dell’INPS:

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

La pensione privilegiata di invalidità

In alcuni casi si parla di pensione privilegiata di inabilità. Tale tipo di pensione spetta ai soli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti quando l’inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità (Fonte INPS), all’attività lavorativa svolta.

La presentazione della domanda

La domanda di pensione di inabilità va presentata all’INPS.

Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante).

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso l’apposito servizio.

In alternativa si può fare domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari, attraverso gli appositi servizi telematici.

Il procedimento di revisione

A differenza dell’assegno ordinario di invalidità che viene rinnovato ogni tre anni, la pensione di inabilità può essere oggetto di revisione ex art 9 della legge 222/1984 su iniziativa dell’INPS.

Tale procedimento di revisione può portare alla conferma o alla revoca dell’assegno qualora il lavoratore dimostri il recupero della capacità lavorativa a piu’ di un terzo. In alcuni casi si può arrivare anche alla trasformazione dell’assegno di inabilità in assegno ordinario di invalidità.