Come si applicano i 6 scatti al personale del Comparto Difesa e Sicurezza a seconda del sistema di calcolo

In base all’art. 4 del Dlgs 165/1997, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (che comprende Esercito, Marina, Aeronautica, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato) ha diritto a sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.

Come vengono calcolati questi aumenti? Più comunemente definiti “i sei scatti della pensione delle Forze dell’Ordine”, incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento pensionistico e sulle modalità di versamento del contributo in base al sistema di calcolo di quiescenza applicato, ovvero in base al sistema di calcolo pensionistico applica­bile ad ogni singola persona tra retributivo, misto e contributivo puro.

Cosa sono i 6 scatti delle pensioni militari e come si applicano al sistema retributivo

I sei scatti per i militari, ciascuno del 2,50%, a partire dal 1° gennaio 2005 vengono calcolati:

  • sullo stipendio parametrato, ovvero sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi;
  • sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità;
  • sull’indennità di vacanza contrattuale;
  • sull’eventuale assegno ad personam;
  • in base all’indennità integrativa speciale, i benefici di infermità previsti dall’art. 3 della legge 539/1950.

I sei scatti nella pensione delle Forze dell’Ordine non si applicano, invece, sull’assegno funzionale. Per quanto riguarda il personale dirigente e quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale, si calcolano sull’ultimo stipendio comprendente degli eventi scatti biennali e dei benefici di infermità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità come quella perequativa, di posizione e assegni di valorizzazione dirigenziale.

Come già anticipato, i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabi­le e l’importo corrispondente al beneficio deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) determinate a norma del­l’art. 13, Dlgs n. 503/1992, senza però tenere con­to del beneficio stesso e senza opera­re la maggiorazione del 18%Per farla breve, il 15% dello stipendio determinato con le specifiche illustrate precedentemente deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate in base all’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011, a seconda dei casi.

I sei scatti con la ritenuta contributiva, con il sistema misto e quello interamente contributivo

Per quanto riguarda la ritenuta contributiva, l’attribuzione dei sei scatti si calcola con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% e con l’applicazione dell’aliquota pensionistica complessiva pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.

Per i militari che hanno maturato l’anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) i sei scatti periodici vengono trasformati in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordi­naria. La stessa procedura vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995: questa contribuzione aggiuntiva determina un incremento dell’imponibile retributivo per cia­scun anno di riferimento, incidendo quindi sul montante contributivo rivalutato ogni anno, con un conseguente aumento della quota c di pensione. Per le anzianità contributive matu­rate fino al 31.12.1995 e per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo di cui parlavamo prima.

Pensioni dei Vigili del Fuoco: come funzionano i 6 scatti

A partire dal 1° gennaio 2022, i sei scatti per i Vigili del Fuoco si applicano, sia per la pensione che per la buonuscita, con queste modalità:

  • due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023;
  • tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024;
  • cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027;
  • sei scatti (15%) dal 2028.

Anche in questo caso l’aumento spetta al momento della cessazione del servizio e si calcola sull’ultimo stipendio tabellare e su parametri come:

  • maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio;
  • benefici combattentistici o equiparati;
  • assegni personali in godimento.