L’Imposta Municipale Propria (IMU) è un tributo di fondamentale importanza per i possessori di immobili in Italia, includendo sia terreni agricoli sia edificabili. È essenziale comprendere chi è considerato “possessore” ai fini di questa tassa, poiché non si limita solo ai proprietari, ma si estende anche a coloro che detengono diritti reali di godimento come l’usufrutto o l’enfiteusi. Ad esempio, in caso di usufrutto, l’usufruttuario è tenuto al pagamento dell’IMU, non il proprietario “nudo”.

L’IMU su terreni agricoli ed edificabili rappresenta un punto cruciale di questa imposta.

La comprensione delle relative norme e orientamenti giurisprudenziali è essenziale per i possessori di questi immobili, al fine di garantire la corretta applicazione delle leggi fiscali e di approfittare delle eventuali esenzioni previste dalla legge stessa.

La legge prevede specifiche situazioni di esenzione IMU terreni che richiedono il rispetto di precisi requisiti. La mancanza anche di un solo requisito comporta l’obbligo di pagamento dell’imposta. Ricordiamo che la tassa viene calcolata in base ai mesi di possesso durante l’anno fiscale e si considera un mese intero di possesso se il terreno è stato detenuto per più della metà dei giorni del mese.

Agricolo o edificabile? Le regole IMU

Una distinzione fondamentale si deve fare tra terreni agricoli ed edificabili. I terreni agricoli sono generalmente esenti dall’IMU se posseduti e gestiti da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP), a prescindere dalla loro ubicazione geografica in Italia. Per godere dell’esenzione, i terreni devono soddisfare contemporaneamente i criteri di possesso e di conduzione diretta. Ad esempio, se un proprietario affitta il suo terreno agricolo a un coltivatore diretto, il terreno perde lo status di esenzione.

In aggiunta, sono esentati dall’IMU anche i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori e quelli destinati a usi agrosilvo-pastorali indivisibili o situati in aree montane o collinari delimitate secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle Finanze n.

9 del 14 giugno 1993.

Per quanto riguarda l’IMU terreni edificabili, questi sono generalmente soggetti al tributo, essendo considerati adatti alla costruzione di strutture residenziali o commerciali. Tuttavia, la legge IMU (commi 738-783 legge bilancio 2020) prevede un’eccezione significativa. Se un terreno edificabile è posseduto e gestito da un coltivatore diretto o un IAP, non è dovuta l’IMU. Tali terreni, benché classificabili come edificabili, vengono trattati come se fossero agricoli ai fini del tributo in esame.

IMU sul terreno agricolo del pensionato: i requisiti per l’esenzione

Un altro aspetto importante riguarda l’esenzione dell’IMU per i coltivatori diretti pensionati. Recentemente, è stato affermato che i coltivatori diretti in pensione non sono tenuti a pagare l’IMU sui terreni agricoli che possiedono.

La condizione di pensionato non preclude il beneficio fiscale, a condizione che il coltivatore mantenga l’iscrizione alla previdenza agricola.

Questa disposizione è stata stabilita dalla Cassazione con l’Ordinanza 11882 del 3 maggio 2024, che ha accolto il ricorso di un contribuente.

Riassumendo

  • l’IMU si applica ai possessori di immobili, inclusi usufruttuari e altri titolari di diritti reali
  • i terreni agricoli possono essere esenti da IMU se gestiti direttamente dal proprietario coltivatore o IAP.
  • la mancanza di un requisito comporta il pagamento dell’IMU, calcolata mensilmente per l’anno fiscale.
  • i terreni edificabili sono generalmente soggetti a IMU, a meno che non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP
  • sono esenti dall’IMU anche terreni agricoli in specifiche zone geografiche come definite dal Ministero delle Finanze.
  • i coltivatori diretti pensionati non pagano l’IMU sui terreni agricoli se iscritti alla previdenza agricola (Ordinanza Cassazione n. 11882 del 3 maggio 2024).