I lavoratori del settore pubblico che hanno raggiunto i requisiti per accedere alla pensione, sia essa anticipata o di anzianità, se non hanno raggiunto i limiti di permanenza in servizio di 65 anni, possono chiedere di continuare a lavorare part-time percependo la pensione.   A stabilirlo è il decreto della Funzione Pubblica 331 del 1997 con lo scopo di rendere il pubblico impiego flessibile. Come si fa a trasformare il proprio rapporto di lavoro in part-time percependo la pensione?   Le condizioni che permettono tale concessione sono molto specifiche e, se alcune sono oggettive, le altre riguardano direttamente lo status del lavoratore.

Innanzitutto è bene ricordare che il limite di contingenti massimi di rapporti part-time per la pubblica amministrazione è fisato nella percentuale del 25%; la trasformazione del rapporto, quindi, è possibile soltanto in tali limiti. Altro requisito oggettivo riguarda gli esuberi: nella struttura di appartenenza non devono esserci situazioni di esubero nella qualifica interessata al lavoratore. In ultimo la somma della retribuzione part-time e quella della pensione non può superare la retribuzione che avrebbe percepito il lavoratore continuando a lavorare full time.   Le condizioni che, invece, riguardano lo status del lavoratore prevedono che egli abbia maturato i requisiti che gli permettano di accedere ad un qualsiasi trattamento pensionistico sia esso pensione anticipata e un sistema di quote, l’importante è che il lavoratore non abbia compiuto i 65 anni di età poiché in quel caso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione non potrebbe proseguire in base al Decreto legge 90/2014.   Come avviene la trasformazione? A quanto ammonterebbe la pensione? Cosa è previsto per il personale docente? Vediamo nel dettaglio ogni cosa. Se si è in possesso dei requisiti necessari e se la pubblica amministrazione accetta la richiesta, il lavoratore può vedere il proprio rapporto di lavoro full time trasformato in part-time nel giro di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Con la medesima decorrenza verrà cumulato anche il trattamento pensionistico. Il rapporto di lavoro trasformato potrà proseguire fino al compimento dei 65 anni di età con una prestazione oraria che non può, in nessun caso, essere inferiore al 50% di quella prevista per il rapporto full time. La pensione erogata, nel caso cumulandosi allo stipendio del lavoro part-time, superi la retribuzione prevista per il rapporto di lavoro full time, potrebbe essere ridotta dall’Inps. Al compimento del 65esimo anno di età, poi, quando cesserà del tutto il rapporto di lavoro, l’importo dell’assegno pensionistico sarà rideterminato anche in base alla nuova anzianità contributiva maturata grazie ai contributi versati nel periodo del rapporto di lavoro part-time. In ogni caso il trattamento di fine rapporto o servizio verrà erogato alla data in cui il rapporto di lavoro cesserà del tutto e non alla data della trasformazione. Per quanto riguarda, invece, il personale docente le regole sono particolari poiché la durata dell’orario di lavoro nel rapporto part-time deve essere compatibile con la possibilità di dividere la cattedra salvaguardando al tempo stesso il principio che per ogni insegnamento sia presente un solo docente in ogni classe.