Nella scorsa settimana, l’Inps ha recepito le indicazioni della giurisprudenza di Corte mettendo nero su bianco che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti.

Si tratta di una novità molto rilevante che impatterà non solo sui contenzioni in corso ma anche sulla possibilità di presentare nuove domande di reversibilità all’INPS, anche con addebito di separazione e senza diritto agli alimenti.

La pensione di reversibilità anche con addebito di separazione

La “pensione ai superstiti”  spetta anche al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

Questa importante novità è stata comunicata dall’INPS con la circolare n° 19/2022:

Nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.

L’unica variabile da considerare è l’esistenza passata del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Reversibilità. Tutti i beneficiari

In virtù di tale nuovo orientamento recepito dall’INPS, deve essere aggiornata la lista di coloro che possono richiedere la “pensione ai superstiti“.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità in quanto superstiti (Fonte portale INPS):

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;i figli minorenni alla data del decesso del dante causa ;
  • figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti.

Ulteriori beneficiari

In alcuni casi, la pensione di reversibilità può essere riconosciuta anche ai genitori del pensionato deceduto:

  • in assenza del coniuge e dei figli (o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti),
  • se al momento della morte del pensionato abbiano compiuto il 65° anno di età,
  • se non titolari di pensione
  • e se risultano a carico del lavoratore deceduto.