La quota 103 è probabilmente la più importante novità introdotta dal governo con la legge di Bilancio. Anche se può sembrare solo una riproposizione della misura che ha già funzionato nel 2023, nella versione 2024 di questa pensione flessibile non mancano le novità. Soprattutto dal punto di vista della decorrenza. Naturalmente in evidenza il nuovo calcolo dell’importo, che rispetto all’anno precedente è nettamente penalizzante per i lavoratori.

“Buongiorno, volevo delle spiegazioni da parte vostra relative alla pensione con quota 103. Sono un lavoratore di un ente locale e come tale credo che la quota 103 nei miei confronti operi in maniera diversa da tutti gli altri lavoratori dipendenti del settore privato.

Volevo capire dal momento che completo 62 anni di età il prossimo 5 aprile, quando si aprirà la finestra utile al mio pensionamento dal momento che ho già maturato 41 anni di contributi versati. Vi prego di aiutarmi perché non ho capito bene come funziona la decorrenza della prestazione per noi lavoratori pubblici di enti locali.”

Quota 103, come è cambiata nel 2024

La Quota 103 del 2024 è diversa dalla versione scaduta il 31 dicembre 2023. Le differenze possono essere sintetizzate in:

  • calcolo differente della prestazione e più penalizzante;
  • importo massimo della prestazione più basso rispetto al 2023;
  • finestre di decorrenza più lunghe sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Come è evidente, differenze peggiorative di una misura che permette il pensionamento maturando i seguenti requisiti:

  • almeno 62 anni di età;
  • almeno 41 anni di contributi;
  • completamento di 35 anni di contributi effettivi senza figurativi da malattia o disoccupazione.

Ecco come funziona la quota 103

Nel 2023 la pensione con la quota 103 era calcolata con il metodo misto. Significa che per i periodi fino al 31 dicembre 1995 (o 31 dicembre 2011 per chi al 31 dicembre 1995 aveva già 18 o più anni di contributi), il calcolo era il retributivo. Per i periodi successivi era il contributivo. Nel 2024, invece, solo calcolo contributivo. Quindi, pensione più bassa per chi completa i requisiti quest’anno rispetto a chi lo ha fatto lo scorso anno.

Nel 2023 l’importo massimo della pensione con quota 103 poteva arrivare a massimo 5 volte il trattamento minimo previsto dall’INPS per lo stesso anno di pensionamento. Quota 103 quest’anno, invece, può arrivare solo fino a 4 volte il trattamento minimo 2024.

Cambiano anche le decorrenze

Se dal punto di vista degli importi, è evidente il taglio che la versione 2024 della misura ha introdotto rispetto alla versione precedente, penalizzando i lavoratori, anche la data di decorrenza della prestazione è stata modificata e resa peggiorativa.

Nel 2023 la pensione con quota 103 prevedeva finestre di 3 mesi nel settore privato e di 6 mesi nel pubblico impiego. Tranne i lavoratori del comparto scuola, la cui pensione decorre in base all’anno scolastico e non all’anno solare.

Invece nel 2024 la decorrenza del trattamento è passata a 7 mesi nel settore privato e a 9 mesi nel settore pubblico, sempre escludendo la scuola. E se il calcolo della prestazione e l’importo massimo della pensione incidono sull’importo a favore dei lavoratori, la decorrenza incide sulla durata della prestazione. In altri termini, si perdono mesi di pensione, nello specifico 4 mesi nel settore privato e 3 mesi nel settore pubblico.

Decorrenza, finestre e date effettive del primo rateo di pensione con quota 103

Sulle decorrenze della pensione con quota 103 però occorre fare alcuni distinguo. Perché la prima decorrenza utile nel 2024 per i dipendenti di datori di lavoro del settore privato che versano a fondi diversi da quelli esclusivi AGO, sarà dal primo settembre 2024. La loro finestra è di 7 mesi ma la prima decorrenza utile per chi raggiunge i requisiti nel 2024 è quella prima citata.

Invece è dal 2 ottobre 2024 la decorrenza, sempre per chi completa i requisiti entro la fine del 2024, ma per quanto riguarda i dipendenti pubblici che versano contributi nelle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Per i dipendenti di datori di lavoro del settore privato che versano nelle forme esclusive dell’AGO, finestra di 7 mesi. E prima decorrenza 2 agosto 2024.

I lavoratori della Pubblica Amministrazione che versano a forme diverse da quelle esclusive AGO invece, avranno la prima finestra utile dal 1° novembre 2024.

Come dicevamo per i lavoratori della scuola e dell’AFAM, la decorrenza della pensione è collegata all’avvio dell’anno scolastico. pertanto chi matura i requisiti entro la fine del 2024 può accedere alla pensione tramite la quota 103 dal 1° settembre 2024 o dal 1° novembre 2024 (AFAM).