Alcuni lavoratori che sono andati recentemente in pensione anticipata hanno sentito parlare in questi giorni di quattordicesima. Una domanda lecita poiché il bonus è pagato da molti anni a circa 1,34 milioni di pensionati nel mese di luglio. In determinati casi avviene a dicembre.

Nello specifico, un lettore in pensione da poco tempo con Quota 100 ci chiede se oltre alla tredicesima gli spetta di diritto anche la quattordicesima. Prima di rispondere a questa domanda è bene chiarire che non si tratta di una mensilità, bensì di bonus erogato dall’Inps annualmente in presenza di una pensione limitata e redditi bassi.

Quindi un assegno che rappresenta a tutti gli effetti una misura a sostegno delr eddito. Ma andiamo con ordine.

In pensione con Quota 100, quando spetta la quattordicesima

Condizione primaria per aver diritto alla quattordicesima è quella di possedere una pensione non superiore a 2 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Cioè 1.128 euro al mese. Quindi non conta se si tratta di una rendita liquidata con Quota 100 piuttosto che con opzione Donna o Quota 41. Serve l’età anagrafica.

Nel caso particolare, Quota 100 presuppone un requisito anagrafico minimo di 62 anni di età e 38 di contributi (diritto maturato entro il 31 dicembre 2021). Quindi non se ne ha diritto se il pensionato prima non raggiunge questa soglia anagrafica. Tuttavia, il lettore cha ha fatto questa domanda in questo momento è presumibile che abbia sfruttato il diritto cristallizzato per Quota 100 solo quest’anno e quindi abbia compiuto o sia in procinto di compiere i 64 anni di età.

Di regola, se il compleanno avviene entro il 31 luglio 2023, la quattordicesima è corrisposta dall’Inps il 1 luglio, in anticipo. Mentre se il compleanno avviene dal 1 agosto in poi, il bonus è erogato pro quota il 1 dicembre 2023, quindi posticipatamente. Per gli anni successivi, poi, sarà sempre il 1 luglio.

Il requisito del reddito

Altro requisito fondamentale per aver diritto alla quattordicesima è il reddito individuale.

Sopra determinate sogli stabilite di anno in anno dalla normativa, il bonus non spetta o spetta in misura ridotta al pensionato. Il calcolo non è di facile comprensione perché tiene conto di due fattori: anzianità contributiva e redditi del pensionato. Ma cerchiamo di renderlo semplice con uno schema.

Per quanto riguarda l’anzianità contributiva, si tiene conto di chi ha fino a 15 anni di contributi versati (autonomi fino a 18 anni), chi da 15 a 25 anni di contributi (autonomi fino a 28 anni e chi oltre i 25 anni (autonomi oltre 28 anni).

Quindi, a seconda della fascia di anzianità contributiva, è corrisposta la somma seguente per chi percepisce redditi fino a 10.992.93 euro all’anno:

  • 437 euro con 15 anni di contributi;
  • 546 euro con 25 anni di contributi;
  • 655 euro con oltre 25 anni di contributi.

Per redditi annui più alti, ma non oltre i 14.657,24 euro, il pagamento della quattordicesima avviene in questo modo:

  • 336 euro con 15 anni di contributi;
  • 420 euro con 25 anni di contributi;
  • 504 euro con oltre 25 anni di contributi.

Riassumendo…

  • La quattordicesima spetta a partire dai 64 anni di età anche in presenza di pensione liquidata con Quota 100
  • Chi compie i 64 anni dopo il 31 luglio, percepisce il bonus a dicembre. Diversamente è pagato il 1 luglio di ogni anno.
  • Ha diritto al bonus solo chi non supera due volte l’importo del trattamento minimo di pensione, cioeè 1.128 euro al mese.
  • L’erogazione della quattordicesima per la prima volta è fatta col sistema pro quota in base al giorno di compleanno.
  • Il bonus non spetta sopra determinate soglie di reddito.