In attesa della auspicata riforma previdenziale, dall’anno 2021 entreranno definitivamente a regime i nuovi requisiti per le pensioni di vecchiaia per gli avvocati.

La Cassa Forense sarebbe al lavoro per elaborare una nuova riforma del sistema previdenziale forense: si tratta di un necessario intervento alla luce delle mutate condizioni socio-economiche aggravate dalla crisi pandemica.

Una Commissione sarebbe già all’opera per valutare attentamente le richieste che giungono dai vari settori dell’Avvocatura.

La finalità è quella di salvaguardare “gli iscritti di domani”, come sottolineato dal Presidente Nunzio Luciano.

Addirittura, una delle più discusse ipotesi al vaglio del gruppo di lavoro sarebbe quella di valutare la transizione al sistema contributivo puro.

Pensione avvocati 2021: 70 anni di età e 35 anni di contributi

La riforma ha disposto l’incremento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità: l’età pensionabile è stata portata da 58 a 62 anni e gli anni di contribuzione sono stati elevati da 35 a 40 anni.

A partire dal 1° gennaio 2021 gli avvocati potranno accedere alla pensione in presenza di due requisiti: l’aver maturato 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione alla Cassa.

Potranno accedere alla pensione di vecchiaia gli iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia.

Pensione Avvocati: in arrivo il Regolamento Unico della Previdenza Forense

Il Presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano, ha reso nota l’approvazione del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

La finalità è quella di semplificare la normativa regolamentare e l’applicazione della disciplina relativa alle pensioni.

Si tratterà di un “Testo unico della previdenza forense” costituito da ben 88 articoli che riportano la disciplina contenuta nei preesistenti dieci regolamenti.

Il Regolamento Unico armonizza le norme previgenti e snellisce la disciplina. La data di entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2021.

Calcolo della pensione anticipata per avvocati

Come riporta Cassa Forense l’art.

2, comma 2, del Regolamento per le prestazioni previdenziali riconosce all’iscritto la facoltà di anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età.

Per quanto concerne l’importo dell’assegno previdenziale, l’art. 4, comma 8 applica, sulla quota base calcolata secondo i criteri fissati nel precedente comma 4, una riduzione in misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall’art. 2, comma 1 per l’accesso al trattamento pensionistico.