Rispondiamo al quesito di una nostra lettrice che potrebbe aiutare molti altri lettori nelle stesse condizioni: vi è un limite di tempo entro il quale si deve presentare la domanda di pensionamento dopo che sono stati accertati i requisiti per accedere all’Ape Sociale da parte dell’Inps o dopo un determinato periodo il diritto decade?

Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia, il 27 dicembre 2017, ho verificato che in data  5 dicembre 2017,  l’Inps  ha certificato l’idoneità dei miei requisiti per accedere all’APE SOCIALE. Adesso si pone problema di dare le dimissioni all’ufficio del personale della mia amministrazione (sono dipendente di Roma Capitale). Vorrei però, poter rimanere in servizio fino a giugno 2018, per ultimare l’anno scolastico. Mi sa dire, cortesemente, se c’è un limite di tempo  per presentare la domanda all’anticipo pensionistico oltre il quale si decade dal diritto. La ringrazio infinitamente. 

L’Ape sociale, così come descritto dall’INPS, viene corrisposta “dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge”.

Il problema vero e proprio non è costituito da un termine massimo entro il quale vi è la decadenza del diritto alla prestazione ma dal fatto che, essendo un regime sperimentale per il biennio 2017/2018, sono state stanziate delle risorse per la sua copertura. Sul sito dell’Inps, al riguardo, viene specificato che “Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti  a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.”

Questo significa che, al fine dell’erogazione, ha la precedenza chi ha presentato prima la domanda e non chi ha maturato prima i requisiti e questo potrebbe risultare un problema se dovessero esaurirsi le risorse messe a disposizione.

Siccome nel suo caso ancora non ha cessato l’attività lavorativa, dovrà presentare domanda quanto prima, entro marzo 2018, poiché l’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa, indicando che nel suo intento è smettere la suddetta  a giugno 2018.

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