Ho letto con piacere la sua esposizione al quesito: 

Finestra di attesa pubblico impiego

Discorso diverso, invece, per i dipendenti del pubblico impiego per i quali nel decreto 4/2019 all’articolo 14, comma 6b prevede “i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi” e al comma 6c “la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.”.

Cosa cambia nel pubblico impiego? Pur non permanendo l’obbligo di lavoro nella finestra di attesa per la decorrenza della pensione, i dipendenti pubblici devono dare alla propria amministrazione un preavviso di 6 mesi prima delle dimissioni volontarie per l’accesso alla quota 100.

Il dipendente pubblico, quindi, che non voglia lavorare nella finestra di attesa è costretto a presentare dimissioni 6 mesi prima del raggiungimento dei requisiti necessari all’accesso.

io mi trovo nella situazione di 42 anni di contribuzione al 18/10/2019 e faccio 62 anni il 27/05/2020 non ho capito se do’ le dimissioni a dicembre per maggio i sei mesi che devo aspettare per l’uscita (28/11/2020) sono pagato oppure no.
Mi scusi il mio italiano un po’ rozzo.

Finestra di attesa e retribuzione

Se lei presenta dimissioni a dicembre per maggio, avendo, ipoteticamente, come ultimo giorno di lavoro il 31 maggio, nei successivi mesi, nei quali non presterà attività lavorativa non percepirà più lo stipendio ma neanche la pensione, la cui decorrenza nel suo caso è fissata dal 1 dicembre 2020.
Per continuare a percepire lo stipendio fino alla decorrenza della pensione dovrebbe continuare a lavorare fino alla fine di novembre, presentando, quindi, dimissioni a maggio con decorrenza 30 novembre.
Quello che però non capisco è il perché della sua scelta di accedere al pensionamento con la quota 100 se il 18 agosto 2020 raggiunge i 42 anni e 10 mesi di contributi necessari per accedere alla pensione anticipata che, da una parte, non obbliga a presentare dimissioni con preavviso di 6 mesi ed ha una finestra di attesa di soli 3 mesi permettendole la decorrenza della pensione sempre a partire dal 1 dicembre ma senza imporre in vincolo del divieto di cumulo (fino al compimento dei 67 anni) di redditi da pensione con redditi da lavoro.
Specifico che entrambe le misure, a livello di assegno pensionistico, le produrranno lo stesso importo mensile non prevedendo, entrambe, penalizzazioni sulla pensione.

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