Per molte misure pensionistiche, tra cui anche la pensione quota 103 e Opzione donna, tra requisiti, finestre e termini per presentare la domanda, le cose da chiarire sono tante. E ci sono alcuni settori lavorativi che sono particolari come le stesse misure. Basti pensare per esempio ai pensionamenti nella scuola, che seguono regole differenti e che spesso lasciano spiazzati perfino i lavoratori del comparto che non sanno bene come comportarsi. Da questo punto di vista in aiuto di quanti vorrebbero andare in pensione con le nuove misure, arriva il Ministero che ha prodotto da qualche giorno una nota con cui produce le linee guida operative.

Si parla di cessazione dal servizio del personale della scuola, che come molti sanno, ha delle sfaccettature diverse dal resto. Anche per il comparto scuola e per gli addetti, le novità che il Governo ha introdotto con la legge di Bilancio 2023 (legge 197 del 29 dicembre 2022), producono non poche cose da chiarire.

“Buonasera, sono una dipendente della scuola ed ho 41 anni di contributi versati. Ma compio 62 anni di età solo a novembre. Potrei andare in pensione a settembre con la quota 103?”

“Buonasera, lavoro nella scuola e vorrei valutare il possibile mio pensionamento con Opzione donna. Mi spiegate per cortesia come devo muovermi alla luce delle novità della misura con la Legge di Bilancio?”

Come sfruttare la pensione con quota 103 nel 2023

Per quanto riguarda la nuova misura per i quotisti, cioè la ormai nota quota 103, è l’articolo n° 1 comma 283 della Legge di Bilancio sopra citata a trattarne. Per il comparto scuola e per il suo personale, le domande di cessazione dal servizio necessaria per i pensionamenti a far data dal mese di settembre del corrente anno, devono essere prodotte, se la pensione è con quota 103, entro il 28 febbraio 2023. Si rammenta che per sfruttare la quota 103 bisogna centrare un doppio requisito, che è quello dei 62 anni come età anagrafica e dei 41 anni come età contributiva.

E a settembre potranno lasciare il lavoro quanti del comparto completano questo doppio requisito entro il 31 dicembre del 2023. La misura ha un limite particolare che forse è passato sotto traccia ma che è fondamentale per poter percepire il trattamento previdenziale di quota 103. E parliamo di importo della prestazione.

Tutte le limitazioni della quota 103

La pensione con quota 103 sarà liquidata per un importo non più alto di 5 volte il trattamento minimo INPS. E questo a prescindere dal numero di anni di contributi raggiunto o dal montante contributivo come valore dei contributi. Per chi dovrebbe prendere una pensione più elevata, questa sorta di vero e proprio taglio di assegno lo accompagnerà fino ai 67 anni di età. Una volta raggiunta la quota anagrafica per la pensione di vecchiaia infatti, si passerà al ricalcolo della prestazione, con la pensione che verrà liquidata con l’aggiunta delle eventuali somme in più spettanti. Lo stesso accade con il divieto di cumulo di redditi da lavoro con redditi di pensione tipici di quota 103 come delle vecchie quota 100 o quota 102. Infatti chi esce con quota 103 non potrà lavorare e cumulare il reddito della quota 103 con redditi da lavoro. Unica eccezione il lavoro autonomo occasionale fino alla soglia di 5.000 euro annui. La limitazione e quindi il divieto di cumulo cessano di avere effetto a partire dal compimento dei 67 anni di età.

Cosa fare per chi esce con opzione donna

Sempre la Legge di Bilancio 2023 (legge n° 197 del 29 dicembre 2022) e sempre il suo articolo 1, ma al 292, tratta di Opzione donna. Un’altra misura che è la grande novità della Legge di Bilancio. Infatti rispetto alla versione vecchia di Opzione donna, la nuova ha di uguale solo il nome. Per tutto il resto, dai requisiti alle possibilità di godere della misura, tutto diverso.

La nuova Opzione donna offre la possibilità di beneficiare del trattamento pensionistico anticipato e contributivo alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 oltre ad aver raggiunto i soliti 35 anni di contributi, hanno almeno 60 anni di età. Oppure 59 anni di età per chi ha avuto almeno un figlio o 58 anni per chi ne ha avuti almeno due o più. Però la platea delle beneficiarie è stata profondamente modificata. Passando da lavoratrici autonome a 59 anni o dipendenti a 58, a lavoratrici che devono essere alternativamente:

  • alle prese con l’assistenza di un parente stretto e convivente con legge 104, ovvero con un disabile grave;
  • invalide con una riduzione conclamata della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

A dire il vero la facoltà di Opzione donna riguarda anche le disoccupate o le lavoratrici di aziende con tavolo di crisi aperta. Ma per il comparto scuola solo le invalide e le caregiver possono avere diritto a questo trattamento. Il personale docente o della scuola in genere, che punta all’uscita con Opzione donna dovrà presentare la domanda di cessazione entro il 28 febbraio. La procedura ormai è quella classica, ed è stata avviata dal 1° febbraio scorso. Il sistema è il Polis nella sezione Istanze Online del portale.