Il 2023 è ormai a metà strada, e all’orizzonte si profila un ulteriore periodo di transizione per quel che riguarda il sistema previdenziale. Anche se, al momento, l’indice di gradimento per Quota 103 è abbastanza elevato.

Nell’anno in corso, praticamente la metà dei trattamenti previdenziali è stata erogata tramite strumenti di pensione anticipata, inclusa la seconda erede di Quota 100. Anzi, per la verità, è stata proprio Quota 103 la strategia più gettonata dai pensionandi che, anche per questo, potrebbero usufruirne anche il prossimo anno.

Chiaramente per coloro che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per questo è necessario conoscere a fondo il sistema utilizzato considerando che, molto probabilmente, anche le attuali finestre mobili per il pensionamento resteranno in vigore nel 2024. In attesa dell’incontro (potenzialmente) risolutivo tra Governo e sindacati, previsto nei prossimi giorni, è abbastanza probabile che il sistema non cambierà nella sua sostanza. E, se non dovessero esserci colpi di volante dell’ultimo minuto, anche tempi e modalità di erogazione dovrebbero restare le stesse.

Si tratti di pensione per maturati requisiti o di pensionamento d’ufficio, disposto dal datore di lavoro, l’ottenimento del trattamento nel 2023 richiede in ogni caso la presenza delle prerogative di base. Questo, chiaramente, vale tanto per Quota 103 quanto per gli altri trattamenti. Fermo restando che, nel secondo caso, il lavoratore vedrà la propria domanda presentata non di per sé ma, per l’appunto, di default dal proprio datore. Il collocamento a riposo, in sostanza, non prevede la richiesta da parte del pensionando, anche se sarà cura del titolare dell’azienda comunicare preventivamente la decisione all’interessato. Per il resto, nessuna modifica al piano: le finestre mobili restano a disposizione per chiunque abbia raggiunto (o raggiungerà) i requisiti necessari.

Pensione 2023, le finestre mobili: quali sono tempi, requisiti e pagamenti

I requisiti di base per l’ottenimento della pensione variano a seconda dei Contratti collettivi di riferimento.

In generale, i tempi e le modalità di presentazione della domanda variano a seconda del tipo di attività solta. A meno che non sia la legge stessa a prevedere uno scatto pensionistico, con primo pagamento al termine di un determinato periodo di tempo prestabilito. Solitamente, tre mesi sono sufficienti come margine temporale per presentare la propria istanza e ottenere il trattamento, chiaramente rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti per l’anzianità (67 anni di età anagrafica e 20 per quella contributiva). Resta valida l’alternativa del pensionamento con 5 anni di anzianità contributiva, a patto che l’età anagrafica abbia raggiunto i 71 anni. All’accoglimento della domanda, il pagamento della pensione non richiederà finestre temporali, venendo quindi erogata nell’immediato.

Per le forme di anticipo, il discorso cambia radicalmente. Il pagamento in sé decorrerà trascorsi tre mesi (valida anche per i pensionati con 42 anni. O 41  e 10 mesi.) dalla maturazione dei requisiti richiesti. E in sei per chi è dipendente pubblico. Resta valida la finestra temporale (per quest’anno e probabilmente anche per il prossimo, in caso di rinnovo) richiesta da Opzione donna. Ossia 12 mesi per l’incasso del primo assegno. Per coloro che hanno mantenuto la possibilità di usufruire di Quota 100, la finestra mobile resterà di 3 mesi dalla domanda (6 per i lavoratori pubblici). Lo stesso vale per le ultime Quote 102. La pensione ordinaria di vecchiaia resterà quindi l’unica pria di finestre temporali per l’ottenimento del trattamento previdenziale.

Riassumendo…

  • Anche per il prossimo anno dovrebbero restare in vigore le attuali finestre mobili per la pensione anticipata;
  • per tutte le orme di anticipo resta alido il margine dei tre mesi o dei sei (per i lavoratori pubblici);
  • Opzione donna mantiene i 12 mesi di finestra mobile per l’incasso del primo assegno;
  • i datori di lavoro detengono la possibilità del pensionamento d’ufficio ma solo se il lavoratore avrà maturato 42 anni e 10 mesi di contributi.