Gentilissima signora Patrizia, sono un insegnante di scuola superiore nato il 20/6/55 e al 31 agosto del 2019 avrò versato 42 anni e 10 mesi di contributi. Le chiedo, in base al blocco dei requisiti contributivi previsto dal decreto “quota 100”, se il ministero mi collochera’ in pensione d’ufficio o previa domanda. 
La ringrazio anticipatamente per la risposta. 

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a collocare in pensione d’ufficio il proprio personale al raggiungimento dei 65 anni di età se ha maturato un qualsiasi diritto alla pensione.

L’articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014, consente alle pubbliche amministrazioni, inoltre, di collocare in pensione di ufficio i dipendenti che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne) non prima del compimento dei 62 anni di età e solo se ciò risponde a specifiche esigenze interne dell’ente stesso.

Pensionamento d’ufficio comparto scuola

Per quanto la riguarda, compiendo a giugno 2019 64 anni, il MIUR non la collocherà in pensione di ufficio ma dovrà presentare domanda di pensione entro i tempi stabiliti a patto che, a dicembre 2018, abbia presentato domanda di cessazione dal servizio. Non avendo raggiunto l’età dei 65 anni, infatti, l’amministrazione di appartenenza non è obbligata a collocarla in pensione d’ufficio e dovrebbe farlo solo se ciò risponde a specifiche esigenze interne (che nella scuola, essendo un’amministrazione enorme, trovo un pò difficili).

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”