Quale IVA si paga sulle parrucche? Secondo la risposta n. 508/2019, possiamo distinguere, sostanzialmente, due diverse tipologie di ausili o protesi:

  • Gli ausili c.d. “per vocazione”, che possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali non si pongono incertezze in merito alla loro inerenza;
  • I beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione.

In quest’ultimo caso, l’aliquota agevolata è applicabile alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.

Iva agevolata anche per le parrucche

In particolare, per quanto concerne le parrucche, il Ministero della Salute ha osservato che, “se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria“.

In altre parole, anche la parrucca, in alcuni casi, può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico.

In conclusione, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento, è necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal medico dell’ASL di appartenenza.