Anche in riferimento all’anno 2022, imprese e lavoratori autonomi potranno beneficiare del regime premiale previsto in favore di coloro che oltre una certa soglia garantisco il pagamento tramite pos ossia la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.

La riduzione dei termini di accertamento

L’art.3 del d.lgs 127/2015 dispone che:

Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

In particolare, l’agevolazione riguarda i soggetti passivi che producono reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo.

Per tali soggetti, i termini di accertamento su dichiarazione IVA annuale e imposte sui redditi, si riducono da 5 a 3 anni. Nello specifico, per tali soggetti gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione se:

  • emettono esclusivamente fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio (SdI) ed
  • effettuano o ricevono pagamenti con mezzi tracciabili relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la risposta n° 331 del 2021, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in merito al regime premiale in parola, pagamento pos.

Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:

  • documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura “immediata” o “differita”), in alternativa alla seconda (si veda la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, punto 1.2, nonché l’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127 del 2015 come in ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  • garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500.

Inoltre, vanno rispettati i requisiti fissati dal già citato D.M. 4 agosto 2016.

In particolare:

  • la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi,
  • la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini (si veda, ad esempio, il quadro RS, rigo RS269, del Modello Redditi Società di capitali 2021 con le connesse istruzioni),
  • l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto 4 agosto 2016.

Strumenti di pagamento quali:  bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita’.