Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche in capo ai forfettari viene meno il regime premiale previsto in favore di quest’ultimi in caso di fatturato totale documentato solo da fatture elettroniche. Infatti, i contribuenti in regime forfettario che optavano per la fatturazione elettronica per il totale delle operazioni messe in atto potevano beneficiare di una riduzione dei termini di accertamento da 5 a 4 anni.

Quando l’obbligo di fatturazione elettronica entrerà effettivamente in vigore, i contribuenti forfettari potranno comunque accedere ad un regime premiale già previsto per la quasi totalità dei contribuenti in obbligo di fatturazione elettronica.

Ecco quello che c’è da sapere.

La fattura elettronica anche per i forfettari

La fattura elettronica sarà estesa anche ai contribuenti in regime forfettario e a quelli nel c.d regime di vantaggio.

Infatti, l’Italia ha ottenuto l’ok dall’Unione Europea alla proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024, nonchè alla sua estensione ai contribuenti fino ad oggi esonerati ossia contribuenti in regime forfettario e contribuenti in regime di vantaggio. Non è ancora chiaro cosa accadrà per gli altri soggetti ad oggi esonerati dalla fattura elettronica quali “i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Il riferimento è alle associazioni sportive dilettantistiche, pro loco ecc.

L’obbligo non è già in vigore. Infatti, la norma che mette nero su bianco l’estensione della fattura elettronica non è stata ancora adottata dal Governo. Ad ogni modo, si ritiene che la novità potrebbe entrare in vigore da marzo in avanti.

Addio al vecchio regime premiale. Con pagamenti tracciati agevolazione rafforzata

I contribuenti forfettari che avevano un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, fino allo scorso anno beneficiavano di uno specifico regime premiale.

Infatti,  il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, ex art.43 del DPR 600/3,  era ridotto di 1 anno ossia da 5 a 4 anni.

In realtà tale norma agevolativa non è stata ancora abrogata, ma una volta che l’obbligo di fatturazione elettronica sarà effettivamente entrato in vigore, perderà la sua efficacia.

I contribuenti forfettari potranno comunque beneficiare di un regime premiale previsto per la generalità degli esercenti in obbligo di fatturazione elettronica.

Il regime premiale previsto per la generalità dei contribuenti

L’art.3 del d.lgs 127/2015 dispone che:

Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

In particolare, l’agevolazione riguarda i soggetti passivi che producono reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo.

Per tali soggetti i termini di accertamento su dichiarazione IVA annuale e imposte sui redditi, si riducono da 5 a 3 anni. Nello specifico, per tali soggetti gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione se:

  • emettono esclusivamente fatture elettroniche  tramite il sistema di interscambio (SdI) ed
  • effettuano o ricevono pagamenti con mezzi tracciabili relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Di tale regime potranno beneficiarne anche i contribuenti in regime forfettario.