Rimborsi Agenzia delle Entrate: pagamenti in eccesso, doppi o non dovuti

Avete fatto pagamenti non dovuti o in eccesso per errore? E’ possibile chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate ma occhio ai tempi di prescrizione

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Avete fatto pagamenti non dovuti o in eccesso per errore? E’ possibile chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate ma occhio ai tempi di prescrizione

Le domande di rimborso all’Agenzia delle Entrate per pagamenti fatti per errore devono avvenire entro 48 mesi. In questi casi infatti non si applicano i termini di decadenza ordinari (10 anni): lo ha confermato la Cassazione, con sentenza n. 16.617 del 7 agosto 2015 per un caso di rimborso. Rimborsi Fisco: attenzione alle truffe via email

Pagamento non dovuto: quattro anni per il rimborso

Nella fattispecie in analisi quindi i giudici hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva rifiutato la domanda di rimborso inoltrata dal contribuente dopo i 48 mesi dal pagamento fatto per errore. Il riferimento legislativo è all’articolo 38 del Dpr 602/1973 che prevede espressamente le fattispecie di applicazione ovvero: errore materiale, pagamento doppi e inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo di versamento. Il termine è da considerarsi tassativo. Il caso in analisi, trattandosi di pagamento non dovuto (cd indebito oggettivo), rientrava proprio in questa ultima categoria. Il termine di prescrizione si applica a prescindere dalla motivazione che abbia indotto l’errore.

La sentenza in analisi peraltro si limita a dare un’ultima conferma, in ordine cronologico, ad un principio ben consolidato in giurisprudenza relativo ai tempi a diposizione dei contribuenti per fare domanda di rimborso in caso di pagamenti fatti per errore. Già in passato la Suprema Corte aveva appoggiato questo indirizzo (pronunce 56/2000,15314/2000, 11682/2002, 198/2004, 23074/2008, 21528/2009).

Rimborsi Agenzia delle Entrate: requisiti della domanda

Ma come fare domanda di rimborso in caso di pagamenti errati o non dovuti? Per quanto riguarda i requisiti è stato stabilito che l’istanza possa essere presentata a mano o notificata per mezzo di raccomandata A/R dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del richiedente. Deve essere redatta in carta semplice e contenere i dati anagrafici e l’attività svolta dal richiedente e i dettagli sul pagamento fatto per errore (la data, la natura, ovvero se si tratta di saldo o acconto, l’anno di imposta a cui si riferisce etc).

Bisogna inoltre precisare la natura dell’errore (pagamento non dovuto, in eccesso etc).

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