Pagamento delle cartelle esattoriali a 180 giorni dalla notifica. E’ quanto prevede un emendamento approvato in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato nella seduta del 30 novembre 2021. Dopo che la Legge di conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la misura  avrà piena efficacia.

Già nell’attuale versione del D.L. Fiscale, il pagamento della cartella può essere effettuato entro 150 gg dalla notifica.

Ecco per quali cartelle esattoriali si può beneficiare del maggior termine di pagamento.

Pagamenti delle cartelle a 180 gg: cosa prevede il D.L. Fiscale in fase di conversione?

Grazie all’intervento del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, il termine ultimo per pagare gli importi contestati con la cartella esattoriale è stato portato da sessanta a centocinquanta giorni. L’agevolazione riguarda solo ed esclusivamente le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre dello stesso anno. Dunque, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il contribuente ha a disposizione 150 giorni dalla notifica, per pagare quanto richiesto dall’Agente della riscossione, Ex Equitalia.

Per tali cartelle opera la deroga al termine ordinario di 60 giorni, ex art.25, comma 2 DPR 602/73.

Grazie ad un  un emendamento approvato in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato nella seduta del 30 novembre 2021, tale termine viene portato a 180 giorni dalla notifica.

Si dovrà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per dare piena attuazione alla novità. La stessa cosa dicasi per la proroga della rottamazione-ter al 9 dicembre e del saldo e stralcio approvato sempre in fase di conversione in legge del D.L. Fiscale.

Rispetto alle previsioni originarie, la novità dovrebbe riguardare anche accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito INPS. Se riferiti a carichi già affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate-riscossione

Subito dopo la pubblicazione del D.

L. Fiscale pre-conversione in legge, l’Agenzia delle entrate-riscossione, tramite un’apposita FAQ, aveva rilasciato specifici chiarimenti sulla novità in esame.

Tali chiarimenti, possono essere applicati anche ora che il termine di pagamento è stato spostato da 150 a 180 gg.

Dunque, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Dunque, trascorsi 180gg dalla notifica: cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento; potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.

Per le cartelle esattoriali che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 si riattiva il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Rimangono invariati i termini per proporre ricorso avverso la cartella (art.21 del D.Lgs 546/1992).