È passato l’emendamento sulla proroga della rottamazione-ter discusso in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale,  dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato nella seduta del 30 novembre 2021. Dopo che la Legge di conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la proroga avrà piena efficacia. Con effetto retroattivo rispetto alla data del 30 novembre. Termine entro il quale andavano pagare le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Confermata anche la rimessione in bonis per gli avvisi bonari.

Inoltre, il termine per pagare le cartelle esattoriali notificate fino al 31 dicembre 2021, passa da 150 giorni a 180 giorni. Il termine ordinario è quello di 60 giorni. Il decreto fiscale lo aveva portato a 150 giorni. Ora in fase di conversione in legge dello stesso decreto si arriva al 180 giorno successivo a quello della notifica.

Proroga rottamazione-ter al 9 dicembre: confermata la tolleranza di 5 giorni

La scadenza delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, passano dal 30 novembre al 9 dicembre 2021. Difatti si tratta di una proroga di soli 9 giorni. Si applica sempre la disposizione in base alla quale sono ammessi cinque giorni di ritardo rispetto alla data di pagamento ex art.3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Dunque, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 15 dicembre. Senza considerare la Domenica quale giorno utile per l’effettuazione del pagamento.

Attenzione, alla data del 30 novembre scadeva anche la rata della rottamaizone-ter e della definizione agevolata delle risorse UE, che da piano di dilazione originario aveva già questa scadenza. Rispetto alla previsioni originarie del D.L. Fiscale, la legge di conversione dovrà contemplare la proroga anche per questa rata.

Rimessione in bonis per gli avvisi bonari

E’ stato approvato anche l’emendamento che prevede la rimessione in bonis per gli avvisi bonari.

Nei fatti, con l’art.144 del D.L. 34/2020, decreto rilancio, c’è stata sia una rimessione in bonis dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio.

Tali versamenti potevano essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Oppure in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Detto ciò, il decreto fiscale ora dispone che i suddetti pagamenti potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2021. Senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. I versamenti possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2022 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Termine di pagamento delle cartelle esattoriali a 180 giorni

Il decreto fiscale ha portato a 150 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, rispetto a quello ordinario di 60 gg, il termine entro il quale procedere al pagamento degli importi contestati dall’Agente della riscossione. Grazie ad un apposito emendamento approvato ieri, il termine viene ora portato a 180 giorni.

La novità riguarda le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, si ritorna ai termine di pagamento ordinari.