“Liberare il tempo significa rendersi conto che non possiamo creare tempo in più, possiamo soltanto impiegare meglio il tempo che ci è dato. Dare una priorità alle diverse incombenze e suddividerle in categorie vi consentirà di lavorare alle cose urgenti e a quelle importanti e di essere sempre un passo avanti”, affermano Richard Bandler e Owen Fitzpatrick. La vita, in effetti, è molto spesso una questione di priorità. Non tutto, d’altronde, ha la stessa importanza.

Per questo motivo, quando necessario, è bene mettere da parte ciò che non serve più, dando precedenza a quanto davvero utile.

Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che di recente ha ridato vita ad un contributo che poco tempo prima era stato cancellato. Allo stesso tempo ha deciso di sopprimere 25 codici tributi che d’ora in poi non sarà più possibile utilizzare. Ecco di quali si tratta.

Riattivazione del codice tributo 1250 denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”

Attraverso la risoluzione numero 18/E del 28 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate aveva soppresso il codice tributo 1250 utilizzato per versare l’Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto. In seguito all’individuazione di alcune fattispecie residuali l’ente, così come si evince dalla risoluzione numero 42/E del 13 luglio 2023, ha deciso di riattivare tale codice tributo. In questo modo i soggetti interessati possono completare il recupero in compensazione dei crediti residui maturati sul versamento degli acconti d’imposta inerenti il TFR.

A tal fine bisogna posizionare il codice tributo nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il modello F24, è bene ricordare, potrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica, attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Pagamenti Agenzia delle Entrate: 25 codici tributo che non puoi usare più

L’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani ha posto la parola fine alla gestione del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.

In seguito a tale decisione l’Inpgi ha chiesto di sopprimere i codici che venivano utilizzati per versare i contributi previdenziali e assistenziali al fondo in questione. Entrando nei dettagli, come si evince dalla risoluzione numero 43/E del 13 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la soppressione dei seguenti 25 codici tributo. Ecco di quali si tratta:

F24 accise:

  • FA01 denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
  • FA02 denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
  • F001 denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
  • F002 denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
  • F003 denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
  • F004 denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
  • FV01 denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
  • FV02 denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
  • FS01 denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
  • FR01 denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
  • FR02 denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”;
  • FR03 denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
  • FR04 denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
  • FRV1 denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
  • FRV2 denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
  • FRS1 denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”.

F24 enti pubblici

  • FA01 denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
  • FA02 denominato “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
  • F001 denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
  • F002 denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
  • F003 denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
  • F004 denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
  • FV01 denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
  • FV02 denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
  • FS01 denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.