Per le lavoratrici che scelgono il pensionamento anticipato con il regime sperimentale opzione donna il TFR sarà erogato dopo 24 mesi dalle dimissioni. A ribadirlo è un chiarimento dell’INPS il quale ricorda che con la circolare 74/2014 si era stabilito che il possesso dei 57 anni di età e i 35 anni di contributi non può essere considerato come un requisito autonomo per il diritto alla pensione e proprio per questo non può determinare un anticipo all’erogazione della buonuscita, i cui termini sono fissati dalla legge 147 del 2013 ed applicati dal 1 gennaio 2014.

  I chiarimenti richiesti all’INPS riguardavano le donne che avevano esercitato l’opzione donna per il calcolo contributivo entro il 2013 pur dimettendosi dal servizio solo successivamente. L’INPS chiarisce proprio il fatto che non è il requisito dei 57 anni di età e 35 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2013 a poter costituire una deroga ai termini di pagamento, ma la cessazione del servizio stesso entro tale data.   L’INPS chiarisce che i requisiti di accesso all’opzione donna non costituiscono un diritto autonomo alla pensione confermata, tra l’altro, dalla natura sperimentale dell’opzione che permette il pensionamento con questi requisiti soltanto entro il 31 dicembre 2015.   Le lavoratrici che hanno presentato le dimissioni in una data posteriore al 31 dicembre 2013, quindi, dovranno attendere 24 mesi prima di poter ricevere la prima rata del Tfr essendo, al tempo stesso, anche soggette alla rateazione che eroga la liquidazione in 3 rate: fino a 50mila euro con la prima rata, la parte che eccede i 50mila euro e fino a 100mila euro nella seconda, erogata dopo altri 12 mesi, l’eventuale eccedenza con una terza rata il cui pagamento avverrà soltanto 12 mesi dopo quello della seconda.