Gli enti del terzo settore avranno tempo fino al 31 marzo 2021 per  adeguare il  proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore. Con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato.

 

Analoga tempistica e modalità sono dettate per le imprese sociali.

 

La proroga del termine, rispetto alla precedente data del 31 ottobre scorso, è stata disposta in fase di conversione in legge del D.L. 125/2020.

 

Ecco in chiaro tutte le novità introdotte.

Il codice del terzo settore

L’obbligo di adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore, quali Onlus, associazioni ecc, è legato alle previsioni del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017).

 

La relazione illustrativa del D.L. 125/2020 spiega che con il Codice del terzo settore è stato attuata una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti per gli Enti del terzo settore.

 

Anche la disciplina tributaria è stata oggetto di modifiche.

 

A tal proposito si rimanda all’art.148 del DPR 917/86, TUIR.

 

Il Codice prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come tali, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonchè:

 

  • di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti,
  • nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Registro unico nazionale del Terzo settore

L’iscrizione nel Registro unico nazionale dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e consente di stipulare  convenzioni con Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

 

La disciplina applicativa del Registro unico nazionale del Terzo Settore è stata emanata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020. Esso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020.

 

Il decreto ministeriale disciplina le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione.

 

Inoltre, vengono regolati:

 

  • le modalità di deposito degli atti;
  • le regole per la predisposizione,
  • la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico, per gli enti iscritti nel Registro delle imprese.

 

L’iscrizione nel Registro unico ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo Settore. Con l’iscrizione si acquisisce propria personalità giuridica. Inoltre, l’iscrizione costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dall’ordinamento.

 

Attenzione, fino all’operativita’ del Registro unico nazionale del Terzo settore, continua a valere l’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore. Il riferimento è al Registro delle associazioni di promozione sociale,  delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali ecc.

 

Da qui, l’adeguamento degli Enti, al Codice del terzo settore sarebbe dovuto avvenire entro il 31 ottobre 2020.

 

Proprio su tale data è intervenuto il D.L 125/2020.

Onlus e altre associazioni: la proroga del termine per l’adeguamento dello statuto

Con il D.Lgs 125/2020, all’art.1, viene differito al 31 marzo 2021, rispetto alla data del 31 ottobre, il termine di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore. A tal fine, è ammessa la possibilità di di modifica statutaria mediante procedimento semplificato.

 

In prima battuta, la nuova scadenza riguarda:

 

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
  • le organizzazioni di volontariato (ODV) e
  • le associazioni di promozione sociale (ASP).

 

Il termine del 31 ottobre si avvicina a quello di operatività del R.U.N.T.S. che dovrebbe avvenire ad aprile 2021.

 

Dunque per le Onus e gli altri soggetti sopra citati, l’adeguamento dello statuto può avvenire anche con procedimento semplificato.

 

Infatti, è possibile procedere con  le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

 

Ciò vale:

 

  • sia al fine dell’adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili del Codice,
  • sia della introduzione di clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

 

Onlus e adeguamento dello statuto: quali sono le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria?

 

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

 

Per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all’organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum. Tale indicazione è contenuta nella circolare Ministero del Lavoro, n° 20/2018.

 

Dopo la data del 31 marzo, le modifiche allo statuto saranno ammessi solo con le maggioranza ordinarie, art. 21, comma 2 del codice civile.

Proroga anche per le imprese sociali

Le disposizioni di proroga nonchè l’adozione delle procedure semplificate valgono anche per le imprese sociali.

 

Sono definite imprese sociali:

 “tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica e le amministrazioni pubbliche. Incluse le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali e loro consorzi e associazioni. Inoltre sono esclusi:  tutti gli enti pubblici non economici e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

 

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del decreto legislativo n.

112 del 2017 si applicano a particolari condizioni.

 

Ad ogni modo, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

 

Indicazioni ribadite nel Dossier ufficiale del D.L. 125/2020.