Rientrano tra i dispositivi medici detraibili anche gli occhiali da vista. Per cui in dichiarazione dei redditi 2021, 730 o modello Redditi, sarà possibile indicare la spesa sostenuta nel 2020. Vale sempre il principio di cassa. Attenzione però, non possono essere detratte le spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi quali oro, argento e platino. Difatti, è esclusa la detrazione per gli occhiali di lusso.

E’ detraibile anche la spesa per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse.

[Occhiali da vista in dichiarazione dei redditi: la detrazione della spesa]

La detrazione dispositivi medici

In dichiarazione dei redditi, è possibile detrarre al 19% la spesa sostenuta per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.

In base a quanto riportato nella circolare n° 19/E 2020, per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (documento commerciale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti  che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16).

Nella stesa circolare è chiarito che:

la natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica). Rientrano in questa categoria, secondo la nozione sopra.

Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

  • per i dispositivi medici compresi nell’elenco del Ministero della Salute allegato alla circolare n° 20/E 2011 è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Laddove nella fattura (o nel documento commerciale) sia indicata la dicitura “prodotto con marcatura CE”, o per i dispositivi diversi da quelli elencati in allegato alla citata Circolare n.

20 del 2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato (Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 2.4).

I dispositivi medici detraibili

Detto ciò, rientrano tra i dispositivi medici detraibili in dichiarazione dei redditi:

  • gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
  • gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
  • gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
  • gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Rientrano tra i dispositivi medici detraibili anche gli occhiali di lusso.

Dispositivi medici: detrazione occhiali da vista

In base a quanto visto finora, possono essere detratte anche le spese sostenute per l’acquisto degli occhiali vista.

La detrazione è calcolata al 19% sulla parte di spesa che eccede l’importo di 129,11 € (c.d franchigia). Importo che deve essere verificato rispetto al totale delle spese sanitarie sostenute.

Se ad esempio in dichiarazione dei redditi abbiamo spese sanitarie comprese quelle pagate per gli occhiali per euro 500, la detrazione sarà pari a 71 euro (500-129.11) * 19%, arrotondando gli importi.

La detrazione è ammessa per:

  • gli occhiali da vista e le lenti a contatto,
  • con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura.

Nello specifico, la detrazione spetta per l’acquisto di: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia, ecc. E’ detraibile anche la spesa per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5).

I documenti da conservare

Ai fini della detrazione è necessario conservare la documentazione che attesta la spesa. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per un figlio a carico.

Nello specifico, deve essere conservato lo scontrino elettronico (o quello fiscale per chi ancora poteva emetterlo nel 2020) o la fattura, documenti dai quali risulti:

  • il soggetto che sostiene la spesa e
  • la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione).

Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ. n. 20 del 2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al decreto legislativo n.

46 del 1997.

I documenti di spesa andranno conservati fino al 31 dicembre 2026.

Termine entro il quale l’Agenzia delle entrate può notificare l’avviso di accertamento relativo alla dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020.