Nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi, una delle maggiori criticità riguarda la gestione della spese sostenute per i figli a carico. A chi spetta la detrazione ? Può detrarre la spesa il genitore che non beneficia delle detrazioni per carichi di famiglia? E’ possibile modificare il documento che attesta la spesa?

A tutti questi quesiti risponderemo nel presente approfondimento.

Le spese sostenute per i figli a carico

Possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per i familiari a carico.

In riferimento è alle seguenti tipologie di spesa:

  • spese sanitarie;
  • spese universitarie;
  • premi assicurativi;
  • i contributi previdenziali;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale;
  • spese per la frequenza degli asili nido;
  • spese scolastiche (comunicazione facoltativa da parte degli istituti scolastici);
  • detrazione “bonus vacanze”.

Dopo aver fatto questo elenco, è necessario capire in base a quali regole possono essere detratte le spese tra i coniugi.

Detrazione spese figli e familiari: quando sono a carico?

Nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi, una delle maggiori criticità riguarda la gestione della spese sostenute per i figli a carico. A chi spetta la detrazione? Può detrarre la spesa il genitore che non beneficia delle detrazioni per carichi di famiglia? E’ possibile modificare il documento che attesta la spesa?

Nella circolare n°19/E 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito un quadro esaustivo delle varie situazioni che possono crearsi nella gestione delle spese sostenute per i familiari a carico nonché per figli a carico.

Sono considerati a carico nella prossima dichiarazione dei redditi: i membri della famiglia, compresi i figli, che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico anche i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo soggetto a Irpef:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  •  la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto
    esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Detrazioni figli a carico: la suddivisione delle spese tra i coniugi

Soffermandoci sui criteri di detrazione delle spese sostenute per i familiari a carico, è opportuno partire dalle regole generali ossia:

  • se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);
  • se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione (detrazioni per carichi di famiglia, ex art.12 del DPR 917/86, TUIR, prospetto familiari a carico).

Su tale ultimo punto, la detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa, anche nel caso in cui  non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

In tale situazione:

  • nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico,
  • ma la percentuale di detrazione è pari a zero.

Ulteriori casistiche e regole di suddivisione delle spese

Nel documento di prassi sopra citato così come nelle istruzioni che accompagnano il 730, è specificato che:

se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico (vedi limiti reddituali), le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.1).

Ancora, la detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa.

Dunque: la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Attenzione alcune regole ad hoc dono previste per le spese sostenute per la frequenza degli asili nido e l’acquisto auto da parte dei disabili.

Ad esempio per le spese sostenute per le rette degli asili nido, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Naturalmente sarà necessario apportare sul documento di spesa le annotazioni sulle percentuali effettive di sostenimento delle spesa.